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Ordinanza — n. 8575/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses nurse's appeal for intensive care allowance, ruling it applies only to formally qualified ICU units.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8575/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Amleto Perfetti's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying him an intensive care therapy allowance. Perfetti argued he performed intensive care duties at an emergency unit, but the lower court held the allowance applies only to staff in formally qualified intensive care units. The Supreme Court upheld this interpretation, citing established case law that the collective agreement targets specific organizational structures rather than individual job functions.

Regesto Legislator

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Art. 44 CCNL Sanità 1.9.1995; The collective agreement provision granting an allowance for intensive care services applies exclusively to nursing staff permanently assigned to organizational units formally designated for administering such therapies, not to those performing similar tasks in other settings.

Parole chiave

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intensive care allowance collective agreement interpretation nursing staff benefits organizational structure requirement dismissal of appeal supplemento per cure intensive indennità giornaliere di malattia incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 44 del CCNL per il comparto Sanità dell'1.9.1995
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5566/2014
Cass. n. 5566/2014, Cass.
Cass. n. 18357/2017
5566/2014, Cass. n. 18357/2017 e Cass.
Cass. n. 1615/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22188-2016 proposto da: PERFETTI AMLETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NIGRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MANTOVANO; - ricorrente- 2022 contro 658 AZIENDA USL DI LATINA; - intimata - avverso la sentenza n. 1596/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 3533/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 18 marzo 2016, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da Amleto Perfetti nei confronti dell'Azienda USL di Latina, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di terapia intensiva; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'indennità in questione di spettanza soltanto del personale infermieristico addetto a strutture ospedaliere formalmente qualificate come unità di terapia intensiva; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Perfetti, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale la AUSL di Latina, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto già accertato in prime cure circa lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni da rendersi nell'esecuzione di servizi di terapia intensiva; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del CCNL per il comparto Sanità dell'1.9.1995, lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine all'invocata previsione contrattuale laddove circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della stessa agli addetti alle unità di terapia intensiva formalmente qualificate come tali; che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla mancata considerazione dell'accertamento compiuto in prime cure circa l'effettivo svolgimento presso la U.O.C. di Medicina d'Urgenza e Sub-intensiva Medica di prestazioni riconducibili ai servizi di terapia intensiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017 e Cass. n. 1615/2018) secondo cui il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie, evenienza che nella specie non risulta verificata; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l'AUSL di Latina svolto alcuna difesa;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. E