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Ordinanza — n. 8570/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, confirming five-year prescription for long-term mobility contribution reimbursements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared time-barred claims for reimbursement of long-term mobility contributions. The INPS argued these sums constituted decennial pension contributions, while the company contended they were periodic annual obligations subject to a five-year limit. The court affirmed that such reimbursements fall under the five-year prescription period for pension contributions, rejecting the distinction based on the term 'oneri' (liabilities).

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b; L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B: The reimbursement claims by the social security institute for long-term mobility contributions are classified as pension contributions and are subject to a five-year prescription period, regardless of the terminology used to describe the employer's liability.

Parole chiave

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prescription period pension contributions long-term mobility INPS reimbursement five-year limit employer liability contribuzione figurativa sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b
335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art.
L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr.
D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies
con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv.
L. n. 176 del 1998
in L. n. 176 del 1998; L.
L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9
176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L.
art. 2948 c.c., n. 4
148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4 e ponendo il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, si censura la sentenza che richiama il D.L.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.
art. 2948 c.c
148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10877 del 2021
il ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (fra tante, da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021);
Cass. n. 14066 del 2021
Cass. n. 14067 del 2021
Cass. n. 10876 del 2021
Cass. n. 399 del 2020
nn.14066, 14067, 10876, 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass.
Cass. nn. 28605, 672 del 2018
399 del 2020, Cass. nn. 28605, 672 del 2018);
Cass. n. 672 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19448-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - 2022 contro 332 SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/02/2016 R.G.N. 1443/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 19448/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.129 del 2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall'INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori, e fondata la domanda di restituzione all'INPS delle somme versate a titolo di indennità di mobilità, nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948, n. 4, cod.civ.;

3. avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la s.p.a. SIELTE con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone il quesito in ordine alla natura delle somme necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e posti a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico che l'ordinamento ha sopportato per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo conseguendone l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale;5. con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4 e ponendo il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, si censura la sentenza che richiama il D.L. n. 129 del 1997, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 229 del 1997, secondo cui gli importi sono da pagarsi "alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto" che considera norma a valenza generale;

6. il ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (fra tante, da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021);

7. va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. nn.14066, 14067, 10876, 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. nn. 28605, 672 del 2018);

8. quanto alla denominazione di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;

9. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis. Così deciso nella Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 Il