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Ordinanza — n. 8569/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal but allows ERICCSON's incidental appeal regarding the five-year prescription period for long-term mobility contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8569/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared certain social security claims time-barred. While the Court upheld the five-year prescription period for contributions related to long-term mobility, it found the incidental appeal by ERICCSON TELECOMUNICAZIONI SPA valid. Consequently, the judgment was quashed in part to allow further fact-finding regarding the specific application of the prescription rules.

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b): All contributions payable by the employer to the social security institute, including those for long-term mobility, are subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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prescription period long-term mobility INPS contributions five-year limit incidental appeal social security law employer obligations sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b)
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) (fra tante, Cass.
art. 2948, n. 4, cod.civ.
3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948, n. 4, cod.civ.;
art. 2946 cod.civ.
riteneva, invece, soggetta a prescrizione decennale la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di indennità di mobilità svolta dall'INPS, in applicazione della norma generale dell'art. 2946 cod.civ.;
D.L. 8 aprile 1998, n. 78, art. 1 septies
con l'unico motivo del ricorso principale l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, art. 1 septies, conv.to con modif.ni dalla L.
L. 5 giugno 1998 n. 176
1 septies, conv.to con modif.ni dalla L. 5 giugno 1998 n. 176, della L.
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9
176, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9, e della L.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002
art. 2946 cod.civ
riteneva, invece, soggetta a prescrizione decennale la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di indennità di mobilità svolta dall'INPS, in applicazione della norma generale dell'art. 2946 cod.civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28605 del 2018
b) (fra tante, Cass. n. 28605 del 2018; Cass.
Cass. nn. 399 e 25050 del 2020
28605 del 2018; Cass. nn. 399 e 25050 del 2020; Cass.
Cass. n. 10877 del 2021
399 e 25050 del 2020; Cass. n. 10877 del 2021; Cass.
Cass. n. 453 del 2022
10877 del 2021; Cass. n. 453 del 2022);
Cass. n. 672 del 2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 15606-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA 2022 SCIPLINO; 330 - ricorrente principale - ERICCSON TELECOMUNICAZIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente t • domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 22, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8154/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 7436/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 15606/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.8154 del 2015, la Corte d'appello dì Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall'INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori;

2. la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948, n. 4, cod.civ.;

3. riteneva, invece, soggetta a prescrizione decennale la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di indennità di mobilità svolta dall'INPS, in applicazione della norma generale dell'art. 2946 cod.civ.;

4. avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a un motivo, cui resiste la s.p.a. ERICCSON che ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notifica del ricorso incidentale; CONSIDERATO CHE 5. con l'unico motivo del ricorso principale l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, art. 1 septies, conv.to con modif.ni dalla L. 5 giugno 1998 n. 176, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9,";

6. contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l'ordinario termine decennale;

7. il ricorso principale è infondato;

8. in ipotesi sovrapponibile questa Corte ha già affermato che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d'indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) (fra tante, Cass. n. 28605 del 2018; Cass. nn. 399 e 25050 del 2020; Cass. n. 10877 del 2021; Cass. n. 453 del 2022);

9. il motivo proposto dal ricorrente principale non prospetta nessuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere il richiamato orientamento, da ritenersi ormai consolidato;

10. il ricorso incidentale con il quale, deducendo violazione di legge, si assume l'erronea applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, è fondato in continuità con la giurisprudenza già richiamata che, fin da Cass. n.672 del 2018, argomentando sul contenuto dell'onere a carico delle imprese con il quale il legislatore ha inteso definire le somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, sia quanto alla prestazione direttamente erogata al lavoratore sia quanto alla contribuzione figurativa accreditata per il medesimo periodo, ha ritenuto rispondente ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;

11. in conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, ex art.13,co. 1, se dovuto. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 Il Presidente Umberto Berrino a 2.enzioncdo Giucliziark tezDt -; #4141" i I #7371 SU P