Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling social security contributions do not include capital income from passive shareholding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a Brescia Court of Appeal decision that excluded capital income from a defendant's social security contribution base. The court held that while business profits are taxable and contributable, passive income from shareholding without active work is distinct. Consequently, the INPS's request to include such capital gains was rejected as contrary to established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis della I. 14 novembre 1992 n. 438; Art. 55 d.P.R. n. 917/1986: The autonomous worker's social security contribution base includes only business profits derived from entrepreneurial activity, excluding passive capital income from shareholding without concurrent work performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 18693-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - 273 contro PIRONDINI CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMPO CATINO 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO FERRARESI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 392/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 203/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. RG 18693/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 392/2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso il maggior credito contributivo vantato dall'INPS, per contributi dovuti alla gestione commercianti, radicato sul maggior reddito percepito dall'attuale intimato, in conseguenza della sua partecipazione, quale socio di capitale di una società a responsabilità limitata (diversa da quella in favore della quale aveva prestato attività lavorativa fonte dell'obbligo contributivo) e, agli effetti della maturazione del requisito contributivo per il diritto a pensione, ha ritenuto illegittima la contrazione dei contributi accreditati in conseguenza dell'infondatezza della pretesa contributiva dell'ente;
2. la Corte di merito ha escluso dalla base imponibile il reddito derivante dalla partecipazione a società di capitali sul presupposto dell'estraneità, ai redditi d'impresa, degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata (costituenti redditi di capitale), tenuto conto che, in materia di imposte sulle persone fisiche, il legislatore ha tenuto ben distinti il reddito di capitale (il dividendo risultante dall'utile d'impresa, che sia o no distribuito tra i soci) e reddito d'impresa, l'unico assoggettato a contribuzione;
3. in particolare, ha ritenuto non rilevanti, nella specie, i riferimenti normativi evocati dalla difesa dell'ente previdenziale per accreditare la nozione di redditi di capitale, nel senso preteso dall'INPS: l'art. 48 del d.P.R. n.917 del 1986, nel disporre che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli, si riferisce ai redditi conseguiti dalla società di capitali e non dal socio che partecipa al capitale della società, cui invece si riferisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 44 del medesimo d.P.R.;
4. avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Pirondini Cesare; CONSIDERATO CHE 5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della I. 14 novembre 1992 n. 438, di conversione con modificazioni del d.l. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con questo della I. 2 agosto 1990 n. 233;
6. sostiene che l'approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di un'erronea ricostruzione in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici;
7. la questione devoluta a questa Corte - se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa - è già stata scrutinata, disattendendo la prospettiva difensiva patrocinata dall'INPS, da i n Cass.n. 21540 del 2019 e numerose successive conformi, fra tante, Cass. nn. 24096, 24097 del 2019, 18594 e 19001 del 2020;
8. il ricorso è, dunque, infondato, essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa;
9. il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
10. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. C