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Ordinanza — n. 7820/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeal against social security contributions for architects based on professional registry membership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7820/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's decision regarding social security contributions for a professional architect. The appellant argued that no contributions were due because the professional had ceased activity and sought removal from the registry, while the opposing party contended that registry membership alone mandates minimum contributions regardless of income or activity duration. The court ruled that the professional regulation establishes registry membership as a sufficient condition for mandatory minimum contributions, thereby upholding the lower court's original obligation finding.

Regesto Legislator

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Art. 1, ss. d.lgs. 509/1994; Art. 5 Statuto CIPAG; Art. 20 Regolamento Contribuzione CIPAG: In privatized social security funds for architects, professional registry membership constitutes a sufficient condition for mandatory minimum contributions, rendering the nature of activity and income production irrelevant.

Parole chiave

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social security contributions professional registry membership minimum contributions obligation architects professional body mandatory insurance registration esenzione dal pagamento dei contributi spese professionali deducibili lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 509/1994
1, e ss., d.lgs. 509/1994, violazione dell'art.
Statuto CIPAG
5 Statuto CIPAG, dell'art.
regolamento sulla contribuzione CIPAG
20 del regolamento sulla contribuzione CIPAG, violazione principi del giusto processo, violazione dell'art.
legge n. 335 del 1995
art. 111, co.6 cost.
20 del regolamento sulla contribuzione CIPAG, violazione principi del giusto processo, violazione dell'art. 111, co.6 cost., motivazione apparente o perplessa e obiettivamente incomprensibile, violazione dell'art.
art. 2697 cod.civ
111, co.6 cost., motivazione apparente o perplessa e obiettivamente incomprensibile, violazione dell'art. 2697 cod.civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4568 del 2021
Cass. n. 35481 del 2021
Cass. n. 28119 del 2021
Cass. n. 28118 del 2021
Cass. n. 24135 del 2021
Cass. n. 23628 del 2021
Cass. n. 23629 del 2021
Cass. n. 23630 del 2021
Cass. n. 23631 del 2021
Cass. n. 23633 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17181-2016 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI - CIPAG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 5 MANGIARDI RAFFAELE, EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 616/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/07/2015 R.G.N. :. 72/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. R.G.17181/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.616 del 2015, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto non tenuto l'attuale intimato a versare i contributi, per l'anno 2005, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi professionisti (d'ora in avanti CIPAG);

2. la Corte territoriale ha ritenuto che il professionista avesse fornito in giudizio la prova della mancata produzione di un reddito da lavoro professionale, per avere chiesto la cancellazione dall'Albo, con comunicazione del gennaio 2005, e avere dimostrato di avere conseguito corrispettivi dall'esercizio della diversa professione di ingegnere, per la quale aveva conseguito il relativo titolo universitario, l'abilitazione all'esercizio, con iscrizione alla relativa Cassa professionale;

3. la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi professionisti sulla base di un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale Mangiardi Raffaele non ha svolto attività difensiva;

4. Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 5. parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, e ss., d.lgs. 509/1994, violazione dell'art. 5 Statuto CIPAG, dell'art. 20 del regolamento sulla contribuzione CIPAG, violazione principi del giusto processo, violazione dell'art. 111, co.6 cost., motivazione apparente o perplessa e obiettivamente incomprensibile, violazione dell'art. 2697 cod.civ.;

6. si controverte dell'obbligazione per i contributi minimi (soggettivo integrativo) dovuti dagli iscritti alla CIPAG nell'anno di competenza, indipendentemente dalla durata del periodo di iscrizione (nella specie, la cancellazione del professionista è intervenuta a far data dal 25 dicembre 2005);

7. questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (fra tante, Cass. nn. 4568,35481,28119,28118,24135,23628,23629,23630,23631,23633 del 2021);

8. la sentenza impugnata, che non si è attenuta al predetto principio, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale;

9. il complessivo assetto della materia nei termini anzidetti in epoca successiva all'introduzione del giudizio di merito consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito; 10.segue la condanna di Mangiardi Raffaele alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a cartella esattoriale; spese del giudizio di merito compensate; condanna Mangiardi Raffaele al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Così deciso nella Adunanza camerale dell'il gennaio 2022. Il Presidente - Gi