Cassation appeal dismissed for late filing; court held notification by precetto starts short appeal period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by G.M. Gas S.R.L. against a labor court judgment ordering solidary payment of wage differences. The appellant argued that the lower court incorrectly applied current laws regarding subcontractor liability instead of the laws at the time of contract signing. The court rejected this claim primarily because the appeal was filed late, as the short appeal period began upon the execution-style notification of the appellate decision via precetto. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the expiration of the statutory time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. civ.; Art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.: The short appeal period commences upon the personal notification of the appellate judgment, even if executed via precetto; failure to deposit the judgment with the notification report renders the appeal inadmissible for tardiness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27032-2017 proposto da: G.M. GAS S.R.L., in persona del legale rappresentante /i, pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 53, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MINGIARDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COSTA SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 2021 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 3951 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ANGELO FASULO; - controricorrente - nonchè contro FALLIMENTO SISTEMI INDUSTRIALI S.R.L., FALLIMENTO TECNOMAR OPERE MARITTIME S.R.L.; - intimate - avverso la sentenza n. 227/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 285/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. Salvatore Costa adiva il giudice del lavoro e, premesso di avere prestato nel periodo dedotto attività di sommozzatore industriale alle dipendenze di Tecnomar Opere Marittime s.r.l. nell'ambito di lavori a questa conferiti dalla Sistemi Industriali s.p.a. ai quali li aveva commissionati a sua volta G.M. Gas s.r.I., ha convenuto in giudizio tutte e tre le società chiedendo la condanna delle stesse - la Tecnomar quale datrice di lavoro e le altre società quali solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 29 d.
Igs n. 276/2003 - al pagamento delle differenze retributive quantificate in C 2.800,00, del tfr e del rimborso spese vitto quantificate in C 560,00;
2. il giudice di primo grado ha respinto la domanda;
3. la Corte di appello di Caltanissetta, rigettata ogni altra domanda, in parziale riforma della decisione ha condannato le società in solido fra loro al pagamento di C 2.800,00 a titolo di differenze retributive e al tfr da quantificarsi sulla base dei parametri in dispositivo indicati;
4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.M. Gas s.r.l. sulla base di cinque motivi che ha illustrato con memoria; Salvatore Costa ha depositato controricorso; il Fallimento di Tecnomar Opere Marittime s.r.l. e il Fallimento di Sistemi Industriali s.p.a. non hanno svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003 e dell'art. 10 Disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere applicato alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 29 d. Igs n. 276/2003 nel testo modificato dall'art. 21, i comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. con modif. in L. n. 35/2012, anziché quella vigente al momento della stipula del contratto di appalto (il 10.7.2010) o all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro (dal 28.2.2011 al 6.4.2011), non contemplante la responsabilità del committente anche nei confronti del dipendente del subappaltatore;
2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003 e dell'art. 10 Disp. Prel. Cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere applicato alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 29 d. Igs n. 276/2003 nel testo modificato dall'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. con modif. in L. n. 35/2012, anziché quella vigente al momento della stipula del contratto di appalto (il 10.7.2010) o all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro (dal 28.2.2011 al 6.4.2011) che non contemplava la responsabilità del committente anche in relazione alle quote di t.f.r. maturate nel periodo di adibizione all'appalto;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003, dell'art. 2 I. n. 297/1982 e degli artt. 1 e 2 d. Igs n. 80/1992 attuativo della Direttiva CEE n. 80/897 del 10.10.1980 sostenendo in sintesi che il fallimento della società datrice di lavoro e della società subappaltatrice avevano determinato la responsabilità solidale e sussidiaria del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, con esonero di essa committente dalla relativa responsabilità;
4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003, e dell'art. 2697 cod. civ.; ribadito che il testo dell'art. 29 cit. vigente ratione temporis non contemplava la responsabilità anche per i dipendenti del subappaltatore rappresenta che, in ogni caso, anche nel testo modificato nel 2012 per la responsabilità del committente si richiedeva che il subappalto si fosse realizzato in conformità del contratto di appalto tra committente e appaltatore, come nello specifico non avvenuto;
5. con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la GM Gas s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio;
6. il ricorso per cassazione è improcedibile; 6.1. parte controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione per decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione della sentenza di appello perfezionatasi nei confronti della G.M. Gas s.r.I., contumace in secondo grado, in data 21 giugno 2017; rispetto a tale data il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c. il 30 ottobre 2017, risultava senz'altro tardivo; 6.2. parte ricorrente nel ricorso per cassazione ha allegato che la sentenza impugnata non è stata notificata alla parte ma solo in forma esecutiva con atto di precetto e non ha provveduto al deposito del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione, come prescritto dall'art. 369, comma 2 n. 2 cod. proc. civ.; 6.3. premesso che la notifica in forma esecutiva della sentenza personalmente alla parte, contumace in secondo grado, era idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione (v. tra le più recenti, Cass. n. 2974/2020), l'inosservanza dello specifico onere gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 369 comma 2, n. 2 cod. proc. civ., funzionale al riscontro - posto a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve (Cass.
Sez. Un. 9005/2009) determina l'improcedibilità del ricorso;
7. tanto assorbe sia il rilievo della tardività del ricorso sia quello della sua infondatezza nel merito posto che: l'art. 29 d. Igs n. 276/2003 nel testo vigente all'epoca dell'esecuzione della prestazione, epoca alla quale occorre fare riferimento per la individuazione della disciplina applicabile (Cass. 34982/2021,) già contemplava la responsabilità solidale del soggetto committente anche in relazione alle quote di tfr (ex plurimis Cass. n. 6333/2019) mentre le questioni di cui ai motivi terzo e quarto risultano inammissibili per violazione del divieto di novum ( non risultando trattate dal giudice di appello e non avendo parte ricorrente dimostrato la relativa rituale deduzione nelle fasi merito) e la statuizione sulle spese di lite (censurata con il quinto motivo) coerente con il criterio della soccombenza;
8. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in C 1.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15°/0 e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, 23 dicembre 2021 Il Presiden