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Ordinanza — n. 7812/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal when appellant withdraws case, ending proceedings without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved a medical professional contesting her ranking in a public hospital recruitment competition after a top candidate resigned. Since the appellant voluntarily withdrew the appeal, the court terminated the proceedings without ordering any costs against the hospital.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 390, comma 1, lett. a, cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal in conformity with statutory provisions, the judgment becomes extinct, excluding the application of rules regarding costs for unfounded appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal no costs awarded voluntary withdrawal eliminazione dei candidati soppressione delle prestazioni rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
articolo 390 cod.proc.civ
10646/2016 RG 1.L'atto di rinuncia, sottoscritto in conformità alle previsioni dell'articolo 390 cod.proc.civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560 del 30/09/2015
13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 10646-2016 proposto da: PALAZZOLO CINZIA MARIA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n.2 presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO BARBINI; - ricorrente - contro AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASSI) ANTI 2021 PAOLO E CARLO (già Azienda Ospedaliera " OSPEDALE 3638 SAN CARLO BORROMEO" in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEL NAZARENO n. 8/11, presso lo studio dell'avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCO MANGIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 997/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 1401/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 10646/2016 RG RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 7 gennaio 2015 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da CINZIA MARIA RITA PALAZZOLO, per l'accertamento del diritto alla assunzione alle dipendenze della Azienda Ospedaliera «OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO» di Milano come dirigente medico di chirurgia generale. 2.La Corte territoriale esponeva che la PALAZZOLO aveva partecipato al concorso indetto dalla Azienda Ospedaliera— originariamente per la copertura un solo posto di dirigente medico e poi esteso alla copertura di sette posti— collocandosi all'ottavo posto della graduatoria; ella fondava il proprio diritto alla assunzione sul fatto che uno dei vincitori (il dott.

MATTEO VITI, terzo classificato) si era dimesso nel corso del periodo di prova. 3.Reputava infondata la tesi dell' appellante, secondo cui il mancato compimento del periodo di prova aveva impedito il completamento della procedura di assunzione; osservava che l'offerta al pubblico contenuta nel bando di concorso aveva esaurito i suoi effetti con la copertura dei posti. 4.Le dimissioni del VITI avevano reso vacante il posto ed erano avvenute, peraltro, nell'aprile 2012 ovvero nel triennio (2012/2014) per il quale la REGIONE LOMBARDIA— ai sensi del DL nr. 95/2012 conv. in L. nr. 135/2012, di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini— aveva previsto che i fabbisogni di personale avrebbero dovuto essere rideterminati e che nella programmazione annuale delle assunzioni le aziende sanitarie fossero tenute al rispetto delle risorse assegnate in sede di budget. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza CINZIA MARIA RITA PALAZZOLO, articolato in due motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO ( già Azienda Ospedaliera «OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO»). 6.Con atto del 3.11.2021 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente in data 5.11.2021.

CONSIDERATO CHEPROC. nr. 10646/2016 RG 1.L'atto di rinuncia, sottoscritto in conformità alle previsioni dell'articolo 390 cod.proc.civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è luogo a condanna alle spese, in ragione della accettazione della rinuncia. 2.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza cam