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Ordinanza — n. 7807/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to missed six-month statutory deadline for filing cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7807/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Mastandrea's cassation appeal inadmissible because the six-month filing deadline had expired. Although the appeal was formally notified in 2017, the Court of Appeal's judgment was published in 2014, triggering the statutory time limit. The Court ruled that the procedural defect rendered the appeal untimely under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 46 comma 17 legge 69/2009: A cassation appeal filed after the expiration of the six-month period prescribed by law is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline Civil Procedure Code time bar inadmissible appeal disdetta per rappresaglia disdetta ingiustificata licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 first paragraph of the Civil Procedure Code
Tanto premesso risulta evidente che già alla data di inizio del procedimento notificatorio era decorso il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 primo comma cod.
Art. 46, paragraph 17 of Law No. 69 of June 18, 2009
nel testo modificato dall'art. 46 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
Art. 13, paragraph 1, quater of D.P.R. No. 115 of 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13, paragraph 1, bis of D.P.R. No. 115 of 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28060-2017 proposto da: MASTANDREA VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato RAFFAELA ISCERI; - ricorrente - contro COOPERATIVA ARCOBALENO A R.L., CORDONE ANTONELLA, 2021 MATTEUCCI MANOLO (quale erede MATTEUCCI WISCONSIN), 3562 MATTEUCCI IOLE; - intimati - avverso la sentenza n. 269/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 938//2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. r.g. n. 28060/2017 . RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da Vincenzo Mastandrea avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda di condanna della Cooperativa Arcobaleno s.r.l. al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dal licenziamento, del 23.6.2006 dichiarato illegittimo in altro giudizio, e la cessazione dell'attività il 25.1.2012.

2. Il giudice di appello, constata la mancata costituzione della parte appellata ha poi verificato che il ricorrente, al quale era stato concesso un termine per dimostrare di aver provveduto alla notifica del gravame, non vi aveva provveduto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Mastandrea affidato ad un unico motivo. La società Cooperativa Arcobaleno s.r.l. non ha opposto difese. CONSIDERATO CHE 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Rileva il Collegio che la sentenza della Corte di appello di L'Aquila oggetto del presente ricorso è stata pubblicata il 20 aprile del 2014. Il ricorso per cassazione invece risulta avviato per la notifica nei confronti di Antonella Cordone, socia della disciolta società, il 17.11.2017 ed invece nei riguardi di Manolo Matteucci, erede del legale rappresentante della società stessa, il 16.11.2017. 4.2. Tanto premesso risulta evidente che già alla data di inizio del procedimento notificatorio era decorso il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 primo comma cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 46 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che si applica alla presente controversia atteso che il giudizio è stato iniziato nel 2014 quando la disposizione era da tempo entrata in vigore.

5. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che le parti intimate non hanno opposto difese. 5.1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanza cam