Court allows annual contract for substitute teacher when permanent list is exhausted but vacancy existed by year-end.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned a lower court ruling that had denied an annual contract to a substitute teacher. The teacher argued that because a permanent vacancy existed by December 31, he was entitled to an annual contract, whereas the lower court had granted only a fixed-term contract because he was not on the permanent roster. The Court held that the decisive factor is the existence of a permanent vacancy by year-end, regardless of whether the permanent list was exhausted, thereby establishing the right to an annual contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, I. n. 124/1999; D.M. n. 430/2000: When a permanent vacancy exists by December 31, the annual contract rule applies even if the permanent roster is exhausted and a substitute is drawn from a different list.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22652-2016 proposto da: CIAFARDINI VITTORIO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CAAZIONE, rnpresentato e difeso dall' avvocato ROSA MARIA MANOCCHIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 325 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/06/2016 R.G.N. 16/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 3 giugno 2016, la Corte d'Appello di Campobasso, confermava la decisione resa dal Tribunale di Larino e rigettava la domanda proposta da Vittorio Ciafardini nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, IPSSAR e IPSSA con la quale il Ciafardini appartenente al personale ATA non di ruolo, per il profilo di "Assistente Tecnico" instava per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine finale ai contratti a tempo determinato stipulati con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione I.P.S.S.A.R. con I.P.S.S.A. di Termoli per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, termine fissato, in violazione dell'art. 4, comma 1, I. n. 124/1999, al 30.06 di ogni anno anziché al 31.08, come avrebbe dovuto per essere stato il Ciafardini nominato supplente su di un posto vacante nell'organico di diritto ed avendo perciò diritto a supplenze annuali; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere presupposto indefettibile per il conferimento della supplenza annuale l'inserimento nelle graduatorie permanenti che a sua volta postula la contemporanea ricorrenza di un posto vacante, presupposto che ha ritenuto non ricorrere nella specie per non essere il ricorrente iscritto nelle graduatorie permanenti ed essendo queste esaurite di modo che l'Amministrazione Scolastica non poteva che attingere dalle graduatorie di istituto con conseguente stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ciafardini, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, I. n. 124/1999 e del D.M. n. 430/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi ritenere, in coerenza con l'orientamento accolto da questa Corte, che, in base al disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 I. n. 124/1999, le supplenze annuali per il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario si riferiscono solo ai posti vacanti disponibili alla data del 31 dicembre previsti in pianta organica mentre le supplenze temporanee ai posti sempre previsti in pianta organica non vacanti ma disponibili di fatto; - che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 15217/2017 e Cass. n. 6445/2020) secondo cui il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall'emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell'aspirante all'assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dall'art. 4 I. n. 124/1999, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione. Così deciso in Roma