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Ordinanza — n. 7059/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of interest following a settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7059/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement, extinguishing the interest to contest the lower court's decision. The appellant voluntarily renounced the cassation request in a syndical conciliation record, leading the court to find the subject matter of the dispute had ceased. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal standing to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement that resolves the dispute, the interest to appeal is extinguished, rendering the cassation appeal inadmissible due to the lack of a justifiable interest to contest the judgment.

Parole chiave

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extinguishment of interest settlement agreement inadmissible appeal cessation of dispute withdrawal of interest ricorso del personale impugnazione di decisioni amministrative risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.c.
Art. 13, comma 1, quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16431/2009
tanto determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse all'impugnazione quale conseguenza della cessazione della materia del contendere (Cass. n. 16431/2009);
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Testo completo

sul ricorso 17507-2020 proposto da: E.A.V. - ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. - SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA - SOCIETA' DI FUSIONE CON CUI CIRCUMVESUVIANA S.R.L., METROCAMPANIA NORD EST S.R.L. e SEPSA S.P.A. SONO STATE INCORPORATE NELL' ENTE AUTONIMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 290, presso lo studio 2021 dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e 3952 difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE; - ricorrente - contro MOLLO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell'avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CASARETTI, PASQUALINO PAVONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5164/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 4497/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 5164/2019 la Corte d'appello di Napoli, respinto l'appello incidentale dell'Ente Autonomo Volturno s.r.I., in parziale riforma della sentenza di primo grado , nel resto confermata, ha dichiarato il diritto di Nicola Mollo all'inquadramento, a decorrere dal 1° giugno 2002 nel profilo professionale di Responsabile Unità Tecnica /Amministrativa Complessa (R.U.T.C.) ed inquadramento al par. 250 c.c.n.l. AFT e condannato l'Ente Autonomo Volturno al predetto inquadramento;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Ente Autonomo Volturno s.r.l. sulla base di un unico motivo articolato in più profili di censura; Nicola Mollo ha resistito con controricorso; 3. è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale; Considerato che 1. dal verbale di conciliazione in data 18.5.2021 si evince che le parti hanno definito transattivamente il complessivo contenzioso tra le stesse nell'ambito del quale è anche la presente controversia ed in particolare che l'odierno ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di voler rinunziare al ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5164/2019 della Corte d'appello di Napoli;

2. tanto determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse all'impugnazione quale conseguenza della cessazione della materia del contendere (Cass. n. 16431/2009);

3. alla luce dell'intervenuto accordo conciliativo sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio;

4. non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228„ i meccanismo sanzionatorio applicabile solo in ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non anche, come nello specifico, in presenza di inammissibilità sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Roma, 23 dicembre 2021 Il Presidente ! CORTE SUPREMA Di CASSAVONEiv Sezp)n