Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal arguments and incompatibility of alternative claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a lower court ruling that denied a labor relationship claim. The appellants failed to provide specific legal criticisms of the evidence evaluation regarding overtime work, and their alternative claim against the company was incompatible with the established finding of a direct labor relationship. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.; Art. 342 e 434 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to formulate specific legal criticisms of the evidence evaluation or if alternative claims are incompatible with the main findings of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28234-2017 proposto da: MOLTISANTI AGATA, LICCIARDELLO MARIA GRAZIA, LICCIARDELLO SALVATORE, LICCIARDELLO SEBASTIANA, nella qualità di eredi di LICCIARDELLO ANTONINO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO COSIO; - ricorrenti - 2022 contro 100 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - controricorrente - nonchè contro CRISTAUDO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI 27, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CINTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE TRINGALI; - controricorrente - nonchè contro IrALI KUWAIT PETROLEUM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 553/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/05/2017 R.G.N. 1309/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Catania con la quale era stata rigettata la domanda di Antonino Licciardello, volta, in via principale, al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo e Maria Cristaudo nonché all'accertamento della responsabilità solidale della "Q8 Petroleum S.p.A." ex art. 3 della I. n. 1369 del 1960 oppure ex art. 1676 c.c. e, in via alternativa, al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la "Q8 Petroleum S.p.A.", con conseguente richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di £ 732.493.840, comprensiva della voce a titolo di lavoro straordinario (per un importo pari a £ 202.976.891), e successiva pretesa (azionata con autonomo giudizio, poi riunito, intentato anche nei confronti dell'INPS) al versamento di poste monetarie aventi titolo nell'omissione contributiva; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Agata Moltisanti, Maria Grazia Licciardello, Sebastiana Licciardello e Salvatore Licciardello, in qualità di eredi di Antonino Ricciardello, affidato a quattro motivi;
Maria Cristaudo e la "Kuwait Petroleum Italia S.p.A." hanno resistito con controricorso; l'INPS si è costituito in giudizio rimettendosi alle decisioni di questa Corte; i ricorrenti e la "Kuwait Petroleum Italia S.p.A." hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione degli artt.342 e 434 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia ritenuto non assolto l'onere di specificità dei motivi (sul rilievo che il Licciardello non avesse dedotto alcunché in ordine al rigetto in primo grado delle domande che trovavano fondamento nel rapporto di lavoro con la ditta Cristaudo), in quanto la sentenza del Tribunale era stata censurata per il mancato esame della prova documentale (i dischetti orari cronotachigrafi), che non trovava smentita, come scritto nelle note difensive del 19 aprile 2017, dall'affermazione, contenuta nell'atto difensivo della Cristaudo, che i "documenti non provenivano dal datore di lavoro"; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 2108, 2697, 2712 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - lamentano che il giudice di appello non abbia preso in esame la prova documentale sullo straordinario, ossia i dischi cronotaghigrafi, il disconoscimento della cui copia non sarebbe idoneo ad inficiarne la portata probatoria, solo degradata a presunzione semplice integrabile con ulteriore presunzione ricavabile dalla mancata produzione in giudizio del documento originale ad opera del datore; con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 1 della I. n. 1369 del 1960, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale non abbia ravvisato una interposizione di manodopera vietata e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato diretto tra il Licciardello e la "Kuwait Petroleum Italia S.p.A.", malgrado dagli atti di causa fosse emerso che quest'ultima avesse comunicato di aver inflitto al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per più giorni; con il quarto motivo - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la predetta Corte non abbia "speso una parola" sulla domanda tendente all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Licciardello e la società, essendo di tutta evidenza la decisività della questione, posto che dal predetto accertamento deriverebbe il diritto dei medesimi alla percezione di quanto dovuto al dante causa a titolo di lavoro straordinario.
Ritenuto che: il primo motivo va disatteso (con conseguente assorbimento del secondo), perché non risulta dal ricorso per cassazione esser stata mossa alcuna specifica censura, in appello, avverso la sentenza di primo grado in ordine alle ragioni del rigetto della pretesa volta al riconoscimento dello straordinario, evincendosi, dal ricorso in questione, che l'appellante ebbe esclusivamente ad evidenziare, nel corpo dell'atto (nella parte relativa all'esposizione dei fatti), che "Un disco magnetico segnava l'orario di partenza e quello di rientro, nonché la durata delle soste", nonché a formulare rilievi, peraltro solo nelle note difensive, circa la difesa della controparte (fondata sull'affermazione che i documenti non provenissero dal datore di lavoro), ma senza operare (e cfr., al riguardo, Cass. 28/10/2020, n. 23781) una critica adeguata e specifica, in punto di valutazione dell'apparato probatorio, della decisione impugnata, tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (incentrate, nel caso, sulla inidoneità della effettuata prova testimoniale a supportare il dedotto svolgimento di lavoro straordinario); il terzo ed il quarto motivo, da trattari congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili, già sol perché non vi è evidenziazione, a fronte dell'operato accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Licciardello e la Cristaudo, della persistente utilità dei ricorrenti a coltivare la domanda proposta dal dante causa "in via alternativa" nei confronti della "Kuwait Petroleum Italia S.p.A.", essendo il preteso riconoscimento dell'interposizione incompatibile con la rivendicata (ed accertata) sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la Cristaudo; non è, pertanto, neppure configurabile - contrariamente a quanto affermato in ricorso - la "decisività" della questione, essendo stata la posta monetaria a titolo di lavoro straordinario in radice negata in giudizio, con un accertamento insuscettibile di esser rinnovato; non vi è luogo per una pronunzia sulle spese tra i ricorrenti e l'INPS, il cui atto, privo di effettive deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, non integra - tenuto anche conto della posizione processuale dell'Istituto, non contrapposta a quella dei predetti ricorrenti - i requisiti minimi del controricorso; le spese nei confronti di Maria Cristaudo e della "Kuwait Petroleum Italia S.p.A." sono liquidate come in dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti di Maria Cristaudo e della "Kuwait Petroleum Italia S.p.A.", delle spese del giudizio, liquidate, a favore di ciascuno, in C 2.700,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Nulla sulle spese tra i ricorrenti e l'INPS. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così de