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Sentenza — n. 6880/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's late withdrawal, ruling it extinguishes the lawsuit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6880/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit during the proceedings. Although the plaintiff had previously lost a lower court appeal regarding a termination of employment, they later renounced their right to pursue the case. The court accepted this withdrawal and ordered the costs to be shared, noting that the statutory penalty for late withdrawal does not apply to such late-stage renunciations.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 4 DPR 115/2002; Art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002: A voluntary withdrawal of an appeal filed during the course of proceedings extinguishes the lawsuit, and the associated monetary penalty for dilatory appeals applies only to initial inadmissibility, not to subsequent withdrawals.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of lawsuit costs compensation dilatory appeal penalty procedural extinction labor termination appeal Italian Supreme Court licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r.
Art. 13 comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2226/2014
Cass. n. 13636/2015
Cass. n. 3288/2018
Cass. n. 14782/2018
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 19555-2019 proposto da: AMADEI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE N.8, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PIGNATARO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3820 AMA S.P.A., Società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e CARLO BOZZI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1464/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1725/2019 la Corte di appello di Roma aveva respinto il reclamo proposto da Massimo Amadei nei confronti di AMA spa avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dell'Amadei diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 27.11.2015.

La Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il recesso, condividendo il giudizio espresso dal tribunale, ritenendo preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre ragioni sottese, la nullità del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Avverso detta decisione aveva proposto ricorso l'Amadei cui resisteva, con controricorso, Ama spa. L'Ufficio della Procura Generale depositava memoria. Nelle more del giudizio interveniva rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia della controparte. RAGIONI DELLA DECISIONE E' preliminare rilevare che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente che dichiarava di non aver più interesse a coltivare l'azione giudiziaria, concludendo per l'estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese. 1 La rinuncia era accettata dalla controparte.

Il ricorso deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1- quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;

Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Cosi' deciso