Cassation court quashes appeal ruling that gave administrative inspection statements the force of judicial confession under civil code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Rome Court of Appeal's decision which had treated a declaration made by the employer during an INPS inspection as a judicial confession. The appellant argued this violated civil code provisions regarding the evidentiary value of out-of-court statements. The court ruled that such administrative declarations are merely elements of judgment subject to free evaluation, not binding confessions, and remanded the case for a new factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2733, 2735 comma 1 cod.civ.: A declaration of facts made by the employer in a labor inspection report does not have the probative force of a judicial confession but constitutes a freely appreciable element of judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 5469-2016 proposto da: TIBERI BERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI N. 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO POMPA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, 2021 in persona del Presidente e legale rappresentante 3513 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 824/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 4785/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Roma ha respinto l'impugnazione di Berardo Tiberi avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell'Inps, diretta ad accertare l'inesistenza dell'obbligo contributivo affermato dall'istituto, in seguito ad accertamento ispettivo, in relazione al familiare coadiutore nell'impresa (nella specie, coniuge del ricorrente), per la ritenuta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha fondato l'accertamento di sussistenza dell'obbligazione contributiva sulla base delle dichiarazioni rese dal Tiberi in sede ispettiva, attribuendo alle stesse il valore di confessione stragiudiziale, come tale opponibile al confitente ex artt. 2733 e 2735 cod.civ.;
3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Berardo Tiberi, con tre motivi;
4. l'INPS ha depositato procura speciale. DIRITTO CONSIDERATO CHE:
5. con il primo motivo, parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735, comma 1, cod.civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la dichiarazione resa dal Tiberi in sede ispettiva- verbalizzata dal funzionario dell'Istituto- integrasse il valore dì una confessione stragiudiziale avente la stessa efficacia di quella giudiziale;
6. con il secondo motivo, sia pure in via subordinata, parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735, comma 1, cod.civ. per avere la sentenza della Corte di appello attribuito al contenuto del verbale ispettivo, redatto dal funzionario dell'INPS, il valore di una confessione stragiudiziale resa da una parte in favore dell'altra;
7. i due motivi possono congiuntamente esaminarsi e sono fondati alla stregua del principio di questa Corte per cui: «La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus con fitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta» (v. Cass. nr. 17702 del 2015; in motivazione anche Cass. nr. 28468 del 2019);
8. nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il convincimento della sussistenza dell'obbligazione contributiva, attribuendo alla dichiarazione, resa in sede di accesso ispettivo, dal titolare, dal lato passivo, del rapporto contributivo, valore confessorio e, dunque, di prova legale mentre avrebbe dovuto riconoscere a detta dichiarazione il semplice valore di elemento di giudizio, liberamente valutabile. In tal modo, è però incorsa nel denunciato errore di diritto;
9. l'accoglimento, nei limiti indicati, dei motivi che precedono, con necessità, in sede di merito, di un nuovo esame della fattispecie concreta, assorbe il terzo motivo, con cui il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. o, comunque, dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, denuncia la carente valutazione di circostanze, invece necessarie per l'affermazione dell'obbligo di iscrizione, alla gestione separata, del familiare;
10. la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione;
11. al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.11.2021 IL PRESIDENTE Gius