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Ordinanza — n. 6794/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding inadmissibility of lower court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6794/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Ericsson Telecomunicazioni inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's finding of 'excessive exposition.' The worker, Giuseppe Puce, argued for reinstatement, while the company claimed the appeal failed to meet procedural specificity requirements. The court ruled that the appellant must explicitly detail why the lower court's specific grounds were erroneous rather than merely referencing the original appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.; The appeal must contain a clear identification of the procedural facts characterizing the alleged error, and a mere reference to the lower court's act without specific elaboration renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement excessive exposition procedural facts identification conditional incidental appeal concorso di motivi di sospensione importanza del successo d'integrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
La società ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. (ex art.
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
art. 342 c.p
La società ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 360 c.p
(ex art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181
Cass. 13 marzo 2018, n. 6014
Cass. 29 settembre 2017, n. 22880
Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass.
Cass. 20 settembre 2006, n. 20405
Cass. nn. 26593 e 25744 del 2021
22880 cit.; da ultimo, Cass. nn. 26593 e 25744 del 2021 ).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26870-2019 proposto da: ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n.22 presso lo studio .Legale GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati GERARDO VESCI, LEONARDO VESCI; - ricorrente - principale - 2021 contro 3112 PUCE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI n.26, presso lo studio dell'avvocato ENNIO CALBI, rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETTA SANTOCHIRICO; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 10/07/2019 R.G.N. 165/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con ordinanza depositata il 7.7.2019 la Corte di appello di Lecce, Sezione diataccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Giuseppe Puce con lettera del 21.7.2017 e ne aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro, condannando l'azienda a risarcirle i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dal recesso alla reintegra, in applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970.

2. La Corte distrettuale ha ritenuto il reclamo della società connotarsi per "sovrabbondanza espositiva", con conseguente difetto di specificità dei motivi.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria. Resiste il lavoratore con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo. L'Inps è rimasto intimato.

4. In data 25 novembre 2021, ossia oltre un mese dopo l'udienza di discussione, è stato depositato verbale di conciliazione intervenuto tra le parti, di cui questo Collegio non può tenere in considerazione considerata la tardività. CONSIDERATO CHE 1. La società ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) rilevando che i motivi di reclamo - come sintetizzati - rispettavano i canoni ch specificità, essendo trascritti i passaggi della sentenza impugnata ai quali si attribuiva le violazioni processuali lamentate.

2. Con ricorso incidentale condizionato si denunzia violazione degli artt. 348 ter e 91 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, omesso ogni pronuncia sulla regolazione delle spese di lite.

3. Il ricorso principale è inammissibile. La norma di cui all'art. 342 c.p.c. - è stato spiegato dalle Sezioni Unite - va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.

Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che "che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze"; in tal senso, "in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata", si richiede "che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (sent. cit., in motivazione, par. 5.1).

La Corte di merito, nel rilevare che l'odierna ricorrente aveva proposto un reclamo che "si connota per una sovrabbondanza espositiva" e dunque che "non sia di agevole né fruibile lettura", ha inteso proprio sottolineare come il proposto gravame mancasse di motivi di impugnazione sufficientemente specifici. A tale rilievo l'odierna istante contrappone un motivo di censura che è privo di autosufficienza. Va qui considerato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" (Cass.

Sez. U. 25 luglio 2019, n. 2C181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure:

Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n.11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405;

Cass. 29 settembre 2017, n. 22880 cit.; da ultimo, Cass. nn. 26593 e 25744 del 2021 ). Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolve in sintetici rinvii all'atto di appello, i quali non consentono di apprezzare la reale consistenza dei motivi di reclamo; inoltre, non è trascritta, nemmeno per stralcio, la sentenza del Tribunale oggetto del reclamo.

4. Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale, in quanto condizionato, è assorbito.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. l, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Nulla sulle spese con riguardo all'Inps, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto