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Ordinanza — n. 6745/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows teacher's appeal to reinstate in exhausted school lists under specific legislative derogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6745/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of Irene Crucitti's request to be reinstated in the kindergarten waiting list. Crucitti argued that the law permitting her reinsertion after cancellation was compatible with the new 'exhausted' list system, while the Ministry maintained the provision was an exception not covered by the new rules. The court ruled in favor of the teacher, citing prior precedent that the specific derogation applies to exhausted lists to update them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004; Art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006: The statutory provision allowing reinsertion for cancelled teachers applies to exhausted school lists to ensure their timely updating.

Parole chiave

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school waiting lists exhausted lists teacher reinsertion legislative derogation administrative law education system cancellation rights provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, D.M. n. 42/2009
235/2014, in relazione all'art. 1, comma 1 bis d.l.
Art. 1, comma 1, D.M. 44/2011
235/2014, in relazione all'art. 1, comma 1 bis d.l.
D.M. n. 235/2014
44/2011 e del D.M. n. 235/2014, in relazione all'art.
Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004
235/2014, in relazione all'art. 1, comma 1 bis d.l.
Art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006
235/2014, in relazione all'art. 1, comma 1 bis d.l.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 28250 del 27.11.2017
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 23864-2016 proposto da: CRUCITTI IRENE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato MICHELE RINALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLA ROMEO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA USR PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE TORINO, in 181 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 323/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2016 R.G.N. R.G.N. 815/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 15 luglio 2016, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino) 01 rigettava la domanda proposta da Irene Crucitti nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio - Ambito territoriale della Provincia di Torino, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia fino al biennio 2007/2009 relativamente al triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la previsione di cui all'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 non ricomprendere, in quanto non espressamente prevista tra le deroghe, l'ipotesi del reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione e, pertanto, incompatibile la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 con la ratio della nuova disciplina, intesa a modificare la natura delle graduatorie al fine di portarle ad esaurimento, non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Crucitti, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il MIUR si è limitato a costituirsi per la difesa in udienza) mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli arti. 1, comma 2, D.M. n. 42/2009, 1, comma 1, D.M. 44/2011 e del D.M. n. 235/2014, in relazione all'art. 1, comma 1 bis d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ritenuta incompatibilità della disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, con la ratio della nuova disciplina, così da non consentire incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria, a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 gennaio 2022. .'urLziomiro Giudinark Il P