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Ordinanza — n. 6710/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to client's voluntary acceptance of simplified tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the appellant voluntarily adhered to a simplified tax settlement agreement. Although the INPS argued for the continuation of the case regarding social contributions, the court found that the appellant's commitment to the settlement absorbed the pending litigation costs. Consequently, the judgment ruled that the procedural mechanism for extinguishing the case applied rather than merely ceasing the subject matter of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: Voluntary adherence to a simplified tax settlement agreement by the debtor, accompanied by a commitment to waive pending judgments, legally determines the extinction of the civil proceedings under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinction of proceedings voluntary waiver of litigation social contributions dispute adhesion to administrative agreement computo dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
va dichiarata l'estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
neppure sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 378 cod.proc.civ
parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ai N.R.G.
art. 391 c.p
va dichiarata l'estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 24083 del 2018
(ex multis, Cass. nr. 24083 del 2018; Cass.
Cass. nr. 28513 del 2019
24083 del 2018; Cass. nr. 28513 del 2019; v.
Cass. nr. 10558 del 2021
anche, Cass. nr. 10558 del 2021 e 20877 del 20121), dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);
Cass. nr. 20877 del 2012
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5654-2016 proposto da: ANGELUCCI LUCA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARTINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 3514 rappresentante pro tempore, in proprio e quale N.R.G. 5654/2016 mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 795/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/11/2015 R.G.N.; 828/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera £ li( 24,(4 1t,02.1. di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Grosseto accoglieva l'opposizione dell'odierna parte ricorrente avverso l'avviso di addebito INPS, avente ad oggetto contributi, relativi all'anno 2006, in favore della Gestione Commercianti;

2. la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame dell'INPS e in riforma della decisione di primo grado «previo annullamento dell'avviso di addebito [...]», ha N.R.G. 5654/2016 condannato l'appellante (recte: l'appellato) al pagamento, in favore dell'INPS, della complessiva somma di Euro 14.699,03; 3.

2. in sintesi, la Corte di merito, a fondamento del decisum, ha osservato: I. che la prescrizione dei contributi eccedenti il minimale, relativi all'anno 2006 (da pagarsi nel 2007, nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), era stata validamente interrotta con l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 2011; II. che l'interruzione della prescrizione poteva rilevarsi d'ufficio, trattandosi di questi() iurius. Sulla questione, peraltro, era stato assicurato il contraddittorio; con ordinanza del 13.10.2015, le parti erano state autorizzate al deposito di note difensive;

III. la definizione della lite fiscale, nelle more intervenuta dinanzi al giudice tributario, non determinava la cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio civile ordinario; piuttosto, la definizione della lite fiscale rendeva incontroverso il reddito imponibile ai fini della determinazione dell'entità dei contributi dovuti; IV. l'avviso di addebito, emesso in pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento tributario, era illegittimo ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. nr. 46 del 1999 ed andava sostituito dalla equivalente pronuncia di condanna;

3. avverso la pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione Luca Angelucci, articolato in cinque motivi, cui ha resistito l'INPS, con controricorso;

4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ai N.R.G. 5654/2016 sensi della legge nr.119 del 2018, con contestuale impegno a rinunciare al giudizio. DIRITTO CONSIDERATO CHE:

6. va dichiarata l'estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass. nr. 24083 del 2018; Cass. nr. 28513 del 2019; v. anche, Cass. nr. 10558 del 2021 e 20877 del 20121), dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);

7. non si devono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. ancora Cass. nr. 24083 del 2018 e successive conformi);

8. neppure sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, nr. 228. P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali del 17 novembre