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Ordinanza — n. 6706/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses hospital's appeal regarding unpaid uniform change time as work hours.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6706/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the hospital's appeal inadmissible, upholding the lower court's ruling that changing uniforms constitutes work time. The hospital argued the lower court ignored the lack of specific regulations on stamping times, but the court found this argument irrelevant to the established facts. Consequently, the court rejected the claim that the lower court's reasoning was logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 1, 3 r.d. n. 692/1923; d.lgs. n. 66/2003, 2104 c.c.: The absence of specific regulations on the timing of uniform changes does not negate the employer's obligation to pay for the time spent, as the activity is inherently directed by the employer.

Parole chiave

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uniform change time work hours definition employer obligation labor regulation inadmissible appeal equipaggiamento di protezione medicina del lavoro regolamento aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 3 r.d. n. 692/1923
Ai sensi dell'art. 13, co.
d.lgs. n. 66/2003
Art. 2104 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1002-2016 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA l, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PECORA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LEONARDO; - ricorrente - contro 2021 TOETTI VERENA, CALANDRA SABINA, CARDISPERI MASSIMO, 3054 CHIAPPA BARBARA, CRISTIANI ROBERTO, FERRARI DANIELA, FONTANA VIRGINIA, LA ROSA IDA, MALVASI MARIA GIUSEPPINA, MANETTI CRISTINA, MEREU TIZIANA, MICCICHE'ROSARIO, MOLASCHI ANTONIO, MORETTI GABRIELE, PERNATSCH SIMONA, POLLONI ANTONELLA, PRESCENDO ANGELA, PROTEO FRANCESCO, PROVINZANO ENEA, RICCETTI MARIA GRAZIA, SERINA VINCENZO, SEVERGNINI ANNA, STANGHELLINI LUCIANA, THIELE MARIA TERESA, VERDELLI EMILIA, ZAGHEN MARINA, ZANINELLI ELISA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Garigliano 11, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO MATTIONI; - controricorrenti - nonchè contro AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA; - intimata - avverso la sentenza n. 222/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 9/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. ,‹ RILEVATO che con sentenza del 30 giugno 2015, la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sull'appello contestualmente proposto dall'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema avverso tre distinte pronunzie con le quali il Tribunale di Cremona aveva accolto la domanda distintamente avanzata dai Sig.ri Varena Toetti ed altri 25, tutti dipendenti della predetta Azienda ospedaliera, con mansioni di infermiere professionale ed operatore socio sanitario, avente ad oggetto la condanna dell'Azienda ospedaliera a retribuire, in quanto rientrante nell'orario di lavoro, il tempo, pari a non meno di 15 minuti per turno, impiegato per indossare e dismettere la divisa loro fornita per lo svolgimento della prestazione, confermava la decisione. che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, alla stregua del compiuto accertamento in fatto, in base al quale la Corte stessa è pervenuta al convincimento del carattere eterodiretto e non meramente preparatorio dell'attività, in quanto disciplinata e controllata dal datore, di dover qualificare, in consonanza con l'orientamento espresso da questa Corte, il tempo relativo, identificato, confermando la determinazione operata dal primo giudice, in dieci minuti complessivi (cinque minuti per ogni cambio), come incluso nell'orario di lavoro e tale da fondare a carico dell'Azienda ospedaliera datrice l'obbligo di retribuirlo nella misura corrispondente ai conteggi predisposti dalla stessa Azienda accettati dagli istanti. che per la cassazione della decisione ricorre l'Azienda ospedaliera, con un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti.

CONSIDERATO che con l'unico motivo, l'Azienda ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 r.d. n. 692/1923, 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e 2104 c.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta l'incongruità logica e giuridica dell'iter argomentativo della Corte territoriale che approda al convincimento del carattere eterodiretto dell'operazione di vestizione/svestizione senza dare rilievo alcuno al dato dell'assenza di precise disposizioni circa il momento in cui effettuare la timbratura e, dunque, in modo tale da consentire al lavoratore di svolgere l'attività di vestizione secondo tempi e modalità completamente libere; che il motivo deve ritenersi inammissibile, risolvendosi la censura nel riproporre a fronte della valutazione operata, all'esito dell'accertamento in fatto, dalla Corte territoriale, che non manca di dare conto in motivazione dell'irrilevanza del dato dell'assenza di specifiche disposizioni circa il tempo della timbratura, la propria visione dell'incidenza della rilevata mancanza di regolamentazione prescindendo del tutto dai rilievi espressi a riguardo dalla Corte territoriale; - che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 ottob