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Ordinanza — n. 6504/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6504/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6504/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso 12737-2016 proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, ROBERTO PESSI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente- 2022 contro 2 ANZANI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio degli avvocati FRANCO TOFFOLETTO, ELIO CHERUBINI, FEDERICA PATERNO' ( Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci ), che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 889/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 1922/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott.

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Ordinanza — n. 6504/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 889/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 1922/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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diritti di previdenza professionale autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia riconoscimento della cassa malati federazione delle casse cassa di compensazione professionale ordine professionale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12737-2016 proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, ROBERTO PESSI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente- 2022 contro 2 ANZANI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio degli avvocati FRANCO TOFFOLETTO, ELIO CHERUBINI, FEDERICA PATERNO' ( Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci ), che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 889/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 1922/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 12737/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 889 del 2015, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso il potere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti di accertare autonomamente situazioni di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo professionale;

2. avverso tale sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso, affidato ad un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese Anzani vittorio, con controricorso; CONSIDERATO CHE 3. il ricorso, con il quale si denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge (fra tante, artt. 20-22, legge n. 21/1988), per avere la Corte di merito escluso il potere della Cassa di annullare periodi di assicurazione durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità, ancorché quest'ultima non sia stata accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell'Ordine, è da accogliere;

4. risulta consolidato il principio di diritto secondo cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti deve ritenersi titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, e a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3, d.P.R. n. 1067/1953 (ora art. 4, d.lgs. n 139/2005), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente (Cass. Sez.Un. n. 2612 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. n. 19638 del 2018; n. 28056 del 2020);

5. la sentenza impugnata che non si è attenuta al predetto principio va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale dell'il gennaio 2022. Il Presidente Giuseppe Bronzini Giidkiark Giovanni 1WELL O p.74~-en Cei,;TE 23,1PRE;',1A DI CA lv Sezione C