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Ordinanza — n. 6474/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against ASL regarding historical salary quota calculation and prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6474/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by ASReM against the territorial court's decision concerning the recalculation of result-based salaries for healthcare workers. The appellant argued that the obligation to recalculate salaries stemmed from the 1997 establishment of ASLs and should be subject to specific prescription periods, while the opposing parties contended that the original contractual framework and the 2001 ARAN agreement governed the calculation. The court ruled that the territorial court correctly applied the ten-year and five-year prescription limits and the specific contractual interpretation regarding historical quotas, finding the appellant's arguments on legitimacy and prescription infounded.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.c.; Art. 15 d.lgs. 23/2011: The court dismisses an appeal where the appellant fails to prove the inapplicability of statutory prescription periods or the validity of contractual interpretations regarding historical salary quotas, upholding the territorial court's findings on the continuity of obligations and the limits of the right to claim recalculation.

Parole chiave

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prescription periods historical salary quotas public health workers contractual interpretation legitimate standing ASL establishment result-based remuneration adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2900 c.c.
Art. 15 d.lgs. 23/2011
Art. 57 e segg. del d.P.R. n. 384/1990
del 12.7.2001 della locuzione "quote storiche spettanti", da riferirsi non alle "quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi dell'art. 57 e ss.
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 3593-2016 proposto da: ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, ASL N.4 GESTIONE LIQUIDATORIA, rispettivamente in persona del Direttore Generale e del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALBALONGA 7, 2/- presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentate e difese dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrenti - 3469 contro ALDORASI VINCENZO, APOLLONIO BIAGIO FRANCESCO PIO, BARTONE PASQUALINO, BASSO BEATRICE, BLARDI MAURO, CALGIOME ERMINIO, CAMILLO ANGELO, CAMMILLERI FRANCESCO, CAMPANELLI ANTONIO PASQUALE, CANCELLARIO ANTONIO, CARDILLO GIOVANNI, CARFAGNINI NICOLA, CENTRA GIOSUE' MASSIMO, CIARALLO NICOLA, CICIOLA STEFANO, CIERI ANGELO MICHELE, CIMINO ANTONIO IGINO VALERIO, COCCARO MATTEO PIETRO, CORDISCO ENZO, D'AMICANTONIO MARIA, DEL VESCOVO EGIDIO, DI BATTISTA ANTONIO PIO, DI DONATO LUIGI, DI FALCO VINCENZO, DI LECCE MARIA COSTANTINA, DI MARCO VINCENZO, DI NARDO GIULIA, DI ZINNO ANTONIO, EREMITA MARCO, FANTETTI LUIGI, FERRARA FRANCESCO, FERRARI PATRIZIA, FIORE AMEDEO, FRANCARIO AURORA ANNA MARIA CRISTINA, FRANCHELLA CARMELA, FRATE NICOLINO, FRITTELLA FILIPPO, GATTO GIUSEPPE, GENOVESI EMILIA MARIA, GIZZI ANTONIO GIUSEPPE, GRAMEGNA ROBERTO, IANNACCONE VINCENZO, LAQUAGLIA GIUSEPPE, LEPORE ERSILIA, MACCHIAGODENA GENNARO, MARIELLA GIOVANNI ANTONIO, MARINO PASQUALE, MARRA ANNA MARIA, MAZZOCCO MARINELLA, MONACO BICE, MORELLI MICHELINA, OCCHIONERO GIULIA MARIA, OCCHIONERO GIUSEPPINA ROSARIA, PIZZICOLI ROSA, POTENA MARIO, POZZI PETRONILLA, PUNTILLO ALFREDO, QUICI GIUSEPPE, RAINONE FRANCO, REGNOLI ROBERTO, ROMANO SALVATORE, ROSSETTI ROBERTO, ROSSI NICOLA, RUSCITTO MARIA ASSUNTA, SABETTA ORESTE VITTORIO ANTONIO, SABETTI GIOVANNI, SANTOIANNI PAOLO, SARACINO FORTUNATO, SASSI MARIA PINA, SERAFINI GIOVANNI, SERAFINI NICOLA, SIMONE FELICE, SIMONE SEVERINO, SPEDALIERE COSTANZO, STRAFINO COSIMO, SUSI DANILO, TERRERI PASQUALE, TRAVAGLINI CARMINE ANTONIO, TRIVISONNO GUERINO, VACCARO ANTONIO, VAIRA FRANCESCO, VALENTE GIOVANNI, VILLANI ANTONIO, VITALE CELESTE ELVIRA, ZAPPIA DOMENICO GIUSEPPE, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ENNIO GRASSINI; - controricorrenti - nonchè contro BARTOLOMUCCI ALFONSO, BEATO ENRICO, BEVERE ANTONIO LUCIO, CAMPERCHIOLI ROBERTO, CANNITO GIULIA, CARFAGNINI PAOLO, CARIELLO PIER LUIGI, CHIMISSO FRANCO, COLOMBO ANTONIO, CORDISCO ANNA, D'ALOISE ANGELA, D'ANGELO VINCENZO, DE GREGORIO ADAMO ANTONIO, DE GREGORIO LUIGI, DE SANTIS MICHELINO, DEL TORTO CORRADO, DEL TORTO GIUSEPPE, DELLA FAZIA ELDA, DELL'OMO ERMANNO, DI CHIARO ANTONIO, DI GIROLAMO GIOVANNI, DI MARCO MARIA, EGIZJ SERGIO MARIA ALFREDO, ESPOSITO MIRELLA, FABRIZIO GIOVANNI, FLOCCO GIOVANNI, FLOCCO VINCENZO, GIANNANTONIO ANGELO, GIULIANO GIOVANNA, LAUDADIO LUCIANO, LEONE FILIBERTO, LEONE LUCIA, MALERBA MICHELE, MANCINI EZIO, MANES GRAVINA COSTANTINO, MARINO RAFFAELLO, MARRA AMEDEO, MARRONE MARIA ANTONIETTA, MILANO NICOLA, MORRONE AURELIO NICOLINO, MUCCIARELLA ROSANNA PIA, OCCHIONERO NICOLA MARIA, ORCIUOLO ENRICO, PAOLINI ROCCO, PARANZINO ANTONIO, PASTORE GRAZIA, PICUCCI ARNALDO, PICUCCI PIETRO, PORFILIO FRANCO, POTENA ANTONIO PASQUALE, QUARTULLO GIOSUE', SALERNO DARIO MICHELE MANLIO, TARTAGIONE PAOLA, TRAVAGLINI MARIO; - intimati - avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 343/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 2 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Campobasso chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Larino di accoglimento della domanda proposta da Vincenzo Aldorasi ed altri 138 medici e/o veterinari nei confronti dell'ASReM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise e della ASL n. 4 Gestione Liquidatoria, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riparametrazione della retribuzione di risultato spettante dall'anno 1999 al personale medico con qualifica dirigenziale del Servizio sanitario nazionale già appartenente alla ASL n. 4 in base all'accordo concluso tra ARAN e 00.SS. circa l'interpretazione autentica della disciplina contrattuale a riguardo posta dall'art. 61, comma 2, del CCNL per il comparto Sanità relativo al triennio 1994/1997, dichiarava inammissibile l'appello principale nonché l'appello incidentale, così qualificate le richieste di riforma della sentenza formulate dagli appellati con la memoria di costituzione in appello; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto come l'atto di impugnazione non consenta di individuare con sufficiente approssimazione il contenuto e la portata delle modifiche conseguenti alle censure formulate alla decisione di primo grado risolvendosi nella mera illustrazione di una diversa tesi giuridica e ciò tanto per la questione di giurisdizione, quanto con riguardo alle eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva ed alla prescrizione decennale dell'azione e quinquennale dei crediti ed infine alla decisione nel merito che aveva sancito il diritto al ricalcolo della retribuzione di risultato spettante agli istanti a decorrere dal 1999, per essere risultato il fondo relativo, all'esito dell'espletata CTU, determinato in difformità rispetto alle previsioni dell'art. 61 del CCNL Sanità per il triennio 1994/1997 ed, in particolare, rispetto all'interpretazione autentica risultante dall'accordo ARAN/00.SS. del 12.7.2001 della locuzione "quote storiche spettanti", da riferirsi non alle "quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi dell'art. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema di retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3, I. n. 53/1993"; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASReM, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resistono, con controricorso, Vincenzo Aldorasi ed altri 84 degli originari istanti;

CONSIDERATO - che l'Azienda ricorrente, impugnato in termini generali il giudizio di inammissibilità cui perviene la Corte territoriale con riguardo al ricorso in appello, si volge a censurare le ragioni dalla Corte medesima esposte a ribadire il medesimo giudizio con riguardo ai singoli motivi d'appello, così addivenendo, quanto al primo motivo, ad imputare alla Corte territoriale il fraintendimento della posta questione di giurisdizione, volta non, come ritenuto dalla Corte stessa a contestare il giudicato intervenuto in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario bensì a sollecitare una definizione dell'ambito di estensione della cognizione di quel giudice quanto ai fatti rilevanti anteriori al 30.6.1998; _ che, con il secondo motivo, l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità della pronunzia di rigetto relativamente all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Azienda medesima per contrasto con la normativa intervenuta a regolare la vicenda successoria relativa ai rapporti giuridici facenti capo alle disciolte USL di Larino e Termoli che escludono che sulle nuove ASL di cui al d.lgs. n. 502/1992 (cui è poi succeduta l'ASReM) potessero farsi gravare i debiti e i crediti facenti capo alle ex USL; - che con il terzo motivo, l'Azienda ricorrente contesta quanto rilevato dalla Corte territoriale circa l'assenza di specifiche domande a fronte della riproposizione dell'eccezione già sollevata in primo grado circa la nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo, riproposizione peraltro svolta senza misurarsi con le ragioni poste dal primo giudice alla base del rigetto della stessa; - che, con il quarto motivo, l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale il fraintendimento del motivo di impugnazione volto ad evidenziare, sul presupposto del riconoscimento da parte del primo giudice delle eccezioni relative alla prescrizione decennale dell'azione e della prescrizione quinquennale dei crediti, l'erroneità della pronunziata condanna generica dell'ASReM alla rideterminazione del fondo di incentivazione della produttività "in base alle quote originariamente determinate in astratto per ciascun ruolo ai sensi degli artt. 57 e segg. del d.P.R. n. 384/90"; che con il quinto motivo l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omesso esame della documentazione prodotta a comprova della determinazione del fondo di incentivazione della produttività nel rispetto delle "quote storiche" da cui fa discendere l'illegittimità della pronunzia relativa; - che l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda ricorrente dichiarata dalla Corte territoriale trova conferma in relazione all'inidoneità dei motivi di censura in questa sede sollevati dall'Azienda medesima ad inficiare quella pronunzia che emerge da quanto qui di seguito si argomenta muovendo dal primo motivo che si appalesa infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass., SS.UU. n. 2677/2011) secondo cui sono rimessi alla cognizione del giudice ordinario tutti i fatti rilevanti anteriori al 30.6.1998 laddove, come nella specie, si configuri la permanenza in epoca successiva a quella data del comportamento illecito della pubblica amministrazione; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo in virtù della successione delle ASL istituite nel 1997 (cui è poi subentrata la ASReM ai sensi della legge regionale n. 34/2008) nei rapporti di lavoro con il personale delle ex USL di Larino e Termoli, cui consegue il trasferimento in capo al nuovo soggetto datore delle obbligazioni nascenti dal rapporto, come riconosciuto dalla stessa ASReM, laddove solleva solo parzialmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, intendendo che, a partire dall'istituzione delle ASL nel 1997 (cui, come detto, è poi subentrata la ASReM) ritiene fare capo ad esse quelle obbligazioni e così quelle oggetto del presente giudizio che attengono alla rideterminazione della retribuzione di risultato degli istanti a decorrere dal 1999; _ che infondato si rivela anche il terzo motivo non avendo l'Azienda ricorrente sollevato alcuna specifica censura relativamente alle ragioni di inammissibilità che la Corte territoriale ha addotto con riguardo al motivo di gravame inteso a riproporre le accezioni di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo; che nuovamente infondato è a dirsi il quarto motivo avendo correttamente la Corte territoriale escluso l'incompatibilità tra la riconosciuta operatività tanto della prescrizione decennale dell'azione quanto della prescrizione quinquennale dei crediti con la statuizione che impone la rideterminazione del fondo di incentivazione della produttività in base alle quote originariamente determinate in astratto per ciascun ruolo ai sensi degli artt. 57 e segg. del d.P.R. n. 384/1990, risolvendosi quel riferimento nell'indicazione del criterio di computo del fondo applicabile in base all'accordo ARAN/00.SS. 12.7.2001 di interpretazione autentica della vigente disciplina contrattuale, ferma restando la spettanza agli istanti delle differenze della retribuzione di risultato così ricalcolate a far data dal 16.2.2002 da cui decorre il quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione del diritto; che del tutto infondato si rivela il quinto motivo avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l'inammissibilità del motivo di gravame non misurandosi le censure allora sollevate dall'Azienda ricorrente con l'accertamento emerso a seguito dell'espletata CTU della difformità della consistenza del fondo di incentivazione della produttività rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina contrattuale secondo l'interpretazione autentica della dicitura "quote storiche" di cui all'accorso ARAN/00.SS. del 12.7.2001, per essersi l'Azienda stessa limitata a riaffermare, senza darne dimostrazione alcuna dal punto di vista del risultato contabile, che il rispetto delle "quote storiche" risultava dalle dichiarazioni riportate nella prodotta documentazione amministrativa; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c