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Ordinanza — n. 6336/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to challenge all independent grounds of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6336/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge every independent ground upon which the lower court based its judgment. The appellant argued that the final judgment was flawed regarding the statute of limitations and the application of the principle of *ne bis in idem*, but only contested the statute of limitations argument. The court ruled that since the lower court relied on multiple distinct reasons, each sufficient to justify the decision alone, the appellant must have successfully impugned all of them to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; When a lower court decision rests on multiple independent grounds, each sufficient to support the ruling alone, the appellant must challenge all such grounds in cassation, or the appeal is inadmissible due to the binding effect of the unchallenged ground.

Parole chiave

Generato dall'IA
ne bis in idem inadmissibility of appeal independent grounds of decision binding effect of judgment onus of impugnation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13880 del 2020

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Testo completo

a seguente ORDINANZA 3 T-4-99 29 d31 CIOFFI ARMANDO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati AMINTA D'ANIELLO, NICOLA BELSITO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARERECCARTA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1303/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/11/2015 R.G.N. 161/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. ,L, RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 16.11.2015, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Armando Cioffi volta ad ottenere quanto dovutogli dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione agricola in esecuzione della sentenza del Pretore di Salerno n. 310 del 1997, passata in giudicato; che avverso tale pronuncia Armando Cioffi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRM-0 che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia falsa applicazione del divieto di bis in idem per avere la Corte di merito ritenuto che l'azione promossa con il presente procedimento coincidesse con quella proposta nel giudizio definito con la citata sentenza del Pretore di Salerno, laddove trattavasi di domanda volta alla mera quantificazione del dovuto; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto che dall'ultimo pagamento parziale effettuato dall'INPS fosse trascorso più di un decennio, con conseguente estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione; che la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che la decisione passata in giudicato recava tutti gli elementi per la determinazione del credito (al punto che l'odierna parte ricorrente aveva su di essa potuto sviluppare i propri conteggi, "peraltro non univoci nel corso del giudizio, sino all'ultimo prodotto il 14.10.2015 in cui [...] riduce[va] il credito a suo dire spettante alla somma di C 1.006,31": così la sentenza impugnata, pag.

4) e che, comunque, la pretesa risultava "insormontabilmente contrastata dalle eccezioni di controparte", a cominciare da quella di "prescrizione decennale" (ibid.), ha ulteriormente rilevato che l'odierna parte ricorrente "solo del tutto tardivamente contesta specificamente quanto eccepito, con supporto documentale, dall'INPS in ordine all'avvenuto adempimento" (ibid., pag. 16); che tale ultima affermazione, di per sé sola sufficiente a sorreggere il decisum di rigetto del gravame, non ha formato oggetto di specifica impugnazione in questa sede di legittimità; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui quando una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza per essere intervenuto il giudicato sulla rado decidendi non censurata (così da ult.

Cass. n. 13880 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ,J titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 1.200,00, di cui C 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1°.12.2021. k/ IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini IL FLIK7:1:01\r Fun