Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, ruling solidarity contributions violate constitutional property rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the National Pension Fund's cassation appeal against a lower court ruling that declared a solidarity contribution on pensions illegal. The appellant argued the contribution violated specific statutes, while the respondent maintained it was a valid internal regulation. The court held that such deductions constitute property seizures reserved for the legislature, not the pension fund, thereby violating the constitutional principle of proportionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 Cost.; Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.: A deduction from pension benefits classified as a solidarity contribution exceeds the pension determination criteria and constitutes a property seizure reserved to the legislature, rendering such internal regulations unconstitutional.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente Rep. ORDINANZA Ud. 11/01/2022 sul ricorso 9740-2016 proposto da: CC CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano difendono; ricorrente contro 9 N.R.G. 9740/2016 PEANO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI, MAURO MEZZETTI che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato STEFANO TACCHINO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 659/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/10/2015 R.G.N. 714/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti e confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato aa Alberto Peano, a titolo di contributo di solidarietà per il periodo gennaio 2009 - maggio 2013, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori;
2. avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
3. Alberto Peano ha resistito, con controricorso; N.R.G. 9740/2016 4. entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO CONSIDERATO CHE:
5. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la Cassa ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 488, del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; 6.con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - , la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; 7.i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi consolidato il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di N.R.G. 9740/2016 determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019;
Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. nr. 36618 del 2021 ed altre);
8. la pronuncia nr. 603 del 2019 ha richiamato « [...] al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata [...] la [...] sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)»;
9. in definitiva, è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
10. detto altrimenti, esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, lo stesso non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può N.R.G. 9740/2016 essere introdotto solo dal legislatore» (in ultimo, Cass. nr. 36618 del 2021);
11. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa, in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione del ripetuto esame della questione, per cui, confermato l'orientamento espresso, il ricorso va rigettato e le spese vanno liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Tacchino, Mauro Mezzetti e Alberto Mezzetti;
12. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Tacchino, Mauro Mezzetti e Alberto Mezzetti; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso, nell'adunanza camerale d