Cassation court dismisses appeal regarding railway workers' eligibility for specific 1931 decree protections based on service nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected ATAC S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that denied railway workers the application of the 1931 Royal Decree. The workers argued their status as former STA employees made their services 'subsidiary,' but the court clarified that only services rendered to external users qualify under this definition. Consequently, the court upheld the lower court's decision, ruling that internal organizational transfers do not alter the nature of the services provided to the public.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 lett. b) R.D. n. 148/31; Cass. n. 4780/1999; Cass. n. 7731/2007: Services 'only subsidiary to transport' exclude internal organizational units and must be those rendered to external users by independent entities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 35843-2018 proposto da: ATAC S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRENESTINA N. 45, presso lo studio dell'avvocato DANIELA LA ROSA (c/o la Struttura Legale di ATAC S.p.A.), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONA FLAMMENT; - ricorrente - contro BUCCI PIETRO, CENTRA GIANLUCA, CIUCCI DIEGO, CONI ALBERTO, COZZOLINO ANTONIO, DI MUNNO MICHELE, FICCO FABRIZIO, FORNASIERE SIMONE, GRANDE GIUSEPPE, INNOCENZI PIETRO, MARTINELLI GIANLUCA, MAZZA ILARIA, MEZZAROMA MARCO, MONINI VALERIO, MORELLI MONICA, PAOLILLI DANIELE, PAOLOCCI MARCO, SANTARELLI GIULIANA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE n. 149, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARRAZZO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro CIMEI MASSIMILIANO, PIGA VITTORIO, POLIMENI DANIELE; - intimati - avverso la sentenza n. 2806/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3562/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RG. n. 35843/2018 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2806/2018 aveva rigettato l'appello proposto da Atac spa avverso la decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, alla applicazione della normativa di cui al R.D. n. 148/31 e al CCNL Autoferrotranvieri in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A del CCNL 27.11.2000. La Corte territoriale, richiamando arresti del Giudice di legittimità ( Cass. n. 4780/99; Cass. n. 7731/2007), valutando il contenuto dell'art. 7 lett.
b) del R.D. n. 148/1931, con riguardo alla inapplicabilità del contenuto del medesimo decreto a "addetti a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio trasporti", aveva ritenuto che in tale ambito non potessero essere considerati i controricorrenti poiché, pur provenendo da STA spa, dal 2006 erano stati inseriti in ATAC spa e avevano fornito attività non qualificabili come soltanto "sussidiari(e) del servizio trasporti". Tali ultime erano qualificate solo le attività erogate agli utenti esterni. Avverso detta decisione Atac spa proponeva ricorso affidato a un unico articolato motivo cui resistevano con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.
Entrambe le parti depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con unico motivo è' dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 lett.b) del RD n. 148/31, art. 1 I.n. 270/88, CCNL autoferrotranvieri del 2000 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c) Violazione e falsa applicazione art 118 disp attuaz cpc, e art. 132 n. 4 c.p.c., art. 1362 c.c. con riguardo all'Accordo di Armonizzazione 11.6.2007 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Con l'articolata denuncia parte ricorrente si duole, in sostanza, della interpretazione fornita dalla corte territoriale al concetto di "sussidiarietà" dei servizi.
Il giudice d'appello aveva infatti qualificato questi ultimi solo RG. n. 35843/2018 quelli forniti da utenti esterni. Solo per essi il CCNL del 2000 aveva inteso escluderne la assoggettabilità al Regio Decreto n. 148/31. In tale ambito la società ricorrente ritiene, invece, che rientrino gli attuali controricorrenti, in quanto provenienti da STA spa. Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007;
Cass.n.4780/1999). Ha anche specificato che per servizi esterni devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n. 4780/1999) Rispetto a tali principi, correttamente osservati dal giudice d'appello, è stata svolta la valutazione delle attività svolte. Invero la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società ( STA spa), non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari RG. n. 35843/2018 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso