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Sentenza — n. 6293/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 6293/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6293/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te SENTENZA sul ricorso 14604-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati 'n ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 60 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrent4 - contro ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAOUL BARSANTI, ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11/2016 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 321/2011:

Regesto Legislator

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art. 295 cod. proc. civ; Sentenza — n. 6293/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 96 comma 2 del regio decreto 263 del 1942 e 53 del decreto legislativo 270 del 1999, per avere la corte territoriale negato la facoltà di proseguire il giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito.

Parole chiave

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art. 295 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 295 cod. proc. civ

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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 14604-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati 'n ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 60 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrent4 - contro ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAOUL BARSANTI, ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11/2016 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 321/2011:

ì udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato ANTONINO SGROI; udito l'Avvocato RAOUL BARSANTI. . Pubblica udienza del 12.1.22 - Pres. Mancino, rel. Buffa - Causa n. 19 - INPS contro Ilva 1. Con sentenza del 26.4.16 la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l'improseguibilità della domanda dell'INPS appellante verso l'Ilva, in quanto in amministrazione straordinaria ex articolo 4 decreto legge 347 del 2003 convertito in legge 79 del 2004, ritenendo che la domanda dovesse essere ripresentata innanzi al tribunale fallimentare di Milano ai fini dell'ammissione al passivo.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la società (che in data 21.12.21 si è costituita con n/uovo difensore).

3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 96 comma 2 del regio decreto 263 del 1942 e 53 del decreto legislativo 270 del 1999, per avere la corte territoriale negato la facoltà di proseguire il giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito.

4. Il motivo è fondato.

5. Questa Corte (Sez. 1 - , Ordinanza n. 2949 del 08/02/2021, Rv. 660563 - 01), sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 5454 del 06/03/2009 (Rv. 607376 - 01), ha già affermato che, in tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, I. fall. - contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 I. fall. e alla "vis attractiva" della procedura concorsuale - il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva.

6. Nel medesimo senso, si è già detto (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15796 del 27/07/2015, Rv. 636145 - 01) che la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3, I. fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999.

Secondo Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17834 del 22/07/2013 (Rv. 627481 - 01), del pari, in tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'art. 95, comma terzo, legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito risultante da sentenza non passata in giudicato, va interpretata estensivamente, trovando applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza, di accoglimento o di rigetto, anche parziale, della pretesa del creditore della parte dichiarata fallita, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del procedimento di ammissione al passivo, nelle more della definizione del giudizio di appello.

7. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai su esposti principi, va dunque cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame. p.q.rn. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente Il consigliere estensore Rossana Mancino rf Francesco Buffa itjf-d`4 DEPOS