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Ordinanza — n. 6260/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement and withdrawal of cassation request by employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6260/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement reached between the employee and RAI in 2019. Although the lower courts had rejected the claim for reinstatement and damages regarding her employment status, the parties voluntarily withdrew the appeal. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without further disposition on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When parties reach a settlement and the appellant withdraws the appeal, the court declares the process extinguished, exempting the appellant from further unified contribution payments.

Parole chiave

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cassation appeal settlement agreement extinction of process withdrawal of appeal labor dispute civil procedure code unified contribution licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma 4 cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal Data pubblicazione 24/02/2022 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22872-2018 proposto da: RONDINELLI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona 2022 del legale rappresentante pro tempore, 76 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22872/2018 - controricorrente - Numero sezionale 76/2022 Numero di raccolta generale 6260/2022 avverso la sentenza n. 2316/2018 della CORTE Data pubblicazione 24/02/2022 D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 4836/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da Giovanna Rondinelli nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di qualificazione come subordinata dell’attività giornalistica svolta dal 14.5.2007, e di declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, con condanna alla reintegra e al risarcimento del danno.

2. Avverso tale sentenza la Rondinelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso. Considerato che:

3. Preliminarmente deve darsi atto che è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione della Rondinelli e accettazione da parte della RAI, in ragione della avvenuta conciliazione della controversia, come da verbale sottoscritto l’8.5.2019 dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione della controricorrente alla rinuncia. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22872/2018 Numero sezionale 76/2022Numero di raccolta generale 6260/2022 5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal Data pubblicazione 24/02/2022 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso nell’adunanza camerale del 13.1.2022 Il Presidente Dott. Guido Raimondi F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r