Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6224/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses RAI's appeal, upholding the finding that the worker's relationship was subordinate from the start, not a converted fixed-term contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6224/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected RAI's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to recognize Talita Russo's employment as a permanent subordinate relationship. While the lower court found evidence of subordination despite initial autonomous contracts, the Supreme Court distinguished this case from conversion scenarios. The court ruled that since the parties' relationship was fundamentally reclassified from autonomous to subordinate from the beginning, the specific statutory consequences for converting fixed-term contracts did not apply.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32, comma 5, Legge 183/2010; The provision regarding damages for the conversion of fixed-term contracts applies only when the relationship is objectively converted from fixed to indefinite, excluding cases where the initial qualification of the relationship itself is changed from autonomous to subordinate.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate relationship autonomous contract conversion of contract Labor Law Cassation appeal rapporto di lavoro contratto di lavoro indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, comma 5, Legge 183/2010
Ha escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame, di qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, dell’art. 32, comma 5, della legge n.
Art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2094 cod. civ
195 del 2016) e, quanto all’art. 2094 cod. civ., la violazione dei parametri normativi del lavoro subordinato (v.
art. 2697 cod. civ
e all’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 35675 del 2021
Cass. n. 35675 del 2021 non massimata) come tale Numero registro generale 29183/2018 interpretazione sia la sola coerente col testo dell’art.
Cass. n. 17540 del 2014
Cass. n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29183-2018 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI; - ricorrente - 2022 contro 77 RUSSO TALITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 29183/2018 dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 6224/2022 difende unitamente all'avvocato EZIO BALDARI; Data pubblicazione 24/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2018 R.G.N. 824/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di Talita Russo e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che tra la predetta e la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in avanti, RAI) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.9.2011 ed ha condannato la società a riammettere in servizio la ricorrente, riconoscendole le mansioni corrispondenti al 6° livello del c.c.n.l. RAI, e a risarcirle il danno pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa in mora (5.11.2012), oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le prove raccolte (documentali -numerose mail inviate alla Russo da Rossella Bonadonna e Alessandro Ravani - e testimoniali -teste Tafuri) dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti e formalmente disciplinato da contratti di lavoro autonomo. Ha escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame, di qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.

3. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Talita Russo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 29183/2018 Considerato che:

Numero sezionale 77/2022Numero di raccolta generale 6224/2022 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. Data pubblicazione 24/02/2022 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 cod. civ., e degli artt. 115, 116, 421 cod. proc. civ., per non avere la sentenza d’appello dato conto delle ragioni per cui abbia ritenuto dimostrata, in base alle risultanze istruttorie, la soggezione della lavoratrice al potere direttivo ed organizzativo di parte datoriale e per avere riconosciuto la natura subordinata del rapporto nonostante l’assenza di elementi probatori a supporto.

5. Il motivo non può trovare accoglimento. Esso è formulato sul presupposto che il materiale probatorio raccolto abbia dimostrato l’assenza di ordini e direttive specifiche sul modo, tempo e luogo della prestazione, nonché la mancanza, in capo alla lavoratrice, dell’obbligo di osservare un orario determinato e di avvisare in caso di assenza. Una simile prospettazione si colloca all’esterno del perimetro del vizio di violazione di legge, che presuppone una ricostruzione in fatto incontestata, mentre nel caso in esame è proprio la ricostruzione fattuale a costituire il fulcro delle critiche mosse, e non l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni in diritto richiamate (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) e, quanto all’art. 2094 cod. civ., la violazione dei parametri normativi del lavoro subordinato (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).

6. Non è configurabile un vizio di motivazione, atteso che la sentenza impugnata dà ampiamente conto, attraverso dettagliati riferimenti alle prove documentali e testimoniali raccolte, degli indici sintomatici della subordinazione che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro tra le parti e del carattere univoco degli stessi, in tal modo soddisfacendo ampiamente il requisito del minimo F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 costituzionale come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte Numero registro generale 29183/2018 (v. sentenza n. 8053 del 2014). Numero sezionale 77/2022Numero di raccolta generale 6224/2022 7. Neppure è fondata la censura di violazione delle norme Data pubblicazione 24/02/2022 disciplinanti il regime probatorio, atteso che attraverso il riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ. (v.

Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), non è dedotto altro che un errore di valutazione del materiale probatorio, non suscettibile di esame in questa sede di legittimità.

8. Con il secondo motivo si addebita alla sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, sul rilievo che tale previsione, relativa alla forfettizzazione del danno, debba essere applicata anche ai casi di qualificazione del rapporto di lavoro autonomo come subordinato.

9. La censura è infondata per le ragioni già espresse da questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità. Si è al riguardo affermato che “Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, ciò sul rilievo che la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5 e 6 cit. riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 L. n. 183/10, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett.

d) del citato comma 4” (v. Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016). Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424 del 2021 (non massimata) che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell'indennità risarcitoria ex art. 32 cit., della “fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”. Si è inoltre sottolineato F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 (v. Cass. n. 35675 del 2021 non massimata) come tale Numero registro generale 29183/2018 interpretazione sia la sola coerente col testo dell’art. 32, comma Numero sezionale 77/2022Numero di raccolta generale 6224/2022 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di Data pubblicazione 24/02/2022 conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo -rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore- (in tal senso, per tutte, v.

Cass. n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa, in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.

10. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

11. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, in € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, F i r m a t o D a :

S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 29183/2018 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis Numero sezionale 77/2022 dello stesso art. 13, se dovuto. Numero di raccolta generale 6224/2022Data pubblicazione 24/02/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 13.1.2022 Il Presidente Dott.

Guido Raimondi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o