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Ordinanza — n. 6164/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished due to debtor's use of simplified tax payment scheme and full debt settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the debtor utilized a simplified tax payment scheme requiring a waiver of litigation rights. The debtor had formally renounced the appeal, and the tax authority confirmed the full payment of the social security contributions. Consequently, the court found the subject matter of the dispute had ceased to exist, rendering the legal proceedings unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor utilizes a simplified payment scheme involving a waiver of litigation rights, the cassation appeal is extinguished under Art. 391 c.p.c. if the debtor renounces the appeal or if the debt is fully paid, as the subject matter of the dispute ceases to exist.

Parole chiave

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simplified tax payment scheme waiver of litigation rights extinction of legal proceedings full debt settlement cassation appeal dismissal subject matter cessation social security contributions contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016)
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
24083 del 2018, cit.); che, non trovando applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.nn.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15627-2016 proposto da: LOZUPONE NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BELLOMO; - ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3520 domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMMANUELE VIRGINTINO; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 983/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1504/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 15.6.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Natale Lozupone avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali non pagati quale datore di lavoro agricolo; che avverso tale pronuncia Natale Lozupone ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS, anche n.q. di procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito, va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018, cit.); che, non trovando applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma