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Ordinanza — n. 6162/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially quashed appeal judgment regarding prescription of social security contributions due to valid service notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially quashed the Second Instance Court's judgment declaring social security contributions prescribed. The appellant argued that service of a tax notice failed due to lack of receipt confirmation, while the INPS contended the debt was time-barred. The Court found the notice valid because a 'complete non-receipt' certificate was produced, correcting the lower court's error regarding the 1999 contribution year.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; When a recipient is temporarily absent, service is perfected only upon production of a receipt or a certificate of complete non-receipt; if such proof exists, a declaration of prescription based on failed service is erroneous and must be partially quashed.

Parole chiave

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prescription of claims service of notice complete non-receipt social security contributions partial cassation irreperibility tax collection procedure contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c.
art. 140 c.p
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25351 del 2020
Cass. n. 25351 del 2020); che, ciò posto, il motivo è fondato, atteso che dalla documentazione allegata in atti - e debitamente trascritta a pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 7498-2016 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. già SERIT SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa ALESSANDRO FURCI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; - resistente con mandato - nonchè contro BERTOLINI NATALE FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 265/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/03/2015 R.G.N. 489/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.3.2015, la Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali oggetto delle cartelle esattoriali notificate a (e successivamente opposte da) Natale Franco Bertolini; che i giudici territoriali, dopo aver ritenuto che la notifica di una delle tre cartelle opposte con il ricorso introduttivo del giudizio non fosse andata a buon fine, hanno nondimeno dichiarato la prescrizione di tutti i crediti fatti valere dall'INPS mercé l'iscrizione a ruolo, relativi agli anni 1995- 2001; che avverso tale pronuncia la società concessionaria dei servizi di riscossione in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre Natale Franco Bertolini è rimasto intimato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la notifica di una delle tre cartelle (precisamente quella effettuata in data 6.3.2003 presso la residenza dell'odierno intimato in Misterbianco, corso Martiri di via Fani 51) non si fosse perfezionata per mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a seguito della verifica della temporanea assenza del destinatario; che, al riguardo, va premesso che il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa del destinatario, prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata spedita a seguito del deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione all'albo del relativo avviso (così da ult.

Cass. n. 25351 del 2020); che, ciò posto, il motivo è fondato, atteso che dalla documentazione allegata in atti - e debitamente trascritta a pagg. 5-6 del ricorso per cassazione - risulta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, a corredo della raccomandata spedita a seguito del deposito della cartella alla casa comunale è stato prodotto l'avviso di compiuta giacenza; che, riguardando la cartella oggetto della notificazione contributi relativi all'anno 1999, erroneamente è stata dichiarata la prescrizione di questi ultimi; che, non avendo formato oggetto di specifica impugnazione la declaratoria di avvenuta prescrizione dei crediti oggetto delle altre due cartelle notificate all'odierno intimato ed opposte con il ricorso introduttivo del giudizio, l'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso