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Ordinanza — n. 6161/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as process extinguished due to client's withdrawal and full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6161/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the proceedings extinguished without ruling on the merits of the labor dispute. The appellant, K.S.M. S.P.A., had previously withdrawn its appeal on December 3, 2021, after the lower court awarded full cost compensation to the two employees. Consequently, the court applied Article 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the substantive issues regarding dismissal illegality.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it with full cost compensation, the proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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extinction of proceedings withdrawal of appeal cost compensation labor dispute cassation procedure licenziamento collettivo licenziamento abusivo protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art.
Art. 391, last paragraph c.p.c.
per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r.
art. 390 c.p
sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18581-2019 proposto da: K.S.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; - ricorrente - contro 2022 CAROLLO SIMONE, LEONE ALFONSO, elettivamente 26 domiciliati in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO FIORE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 1220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. t RG 18581/2019 RILEVATO CHE 1. con sentenza 26 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con decorrenza dal 28 novembre 2017 da K.S.M. s.p.a. nei confronti di Simone Carollo e Alfonso Leone, in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art. 4 I. 223/1991 e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento, in favore di ciascuno, di un'indennità risarcitoria in misura di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento.

In accoglimento nei sensi suindicati del reclamo di K.S.M. s.p.a., essa riformava la sentenza del Tribunale, che ne aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale, di annullamento dei licenziamenti e di condanna datoriale alla reintegrazione dei lavoratori, nonché al pagamento, in loro favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, comunque nei limiti previsti dall'art. 18, quarto comma I. 300/1970, nel testo novellato applicabile ratione temporis;

2. a differenza del primo giudice, che l'aveva ritenuta questione assorbente l'esame di ogni altra, la Corte territoriale negava l'applicabilità (quale criterio legale per la selezione della platea dei lavoratori da licenziare, siccome contrario a quello stabilito dall'art. 5 I. 223/1991) dell'anzianità convenzionale loro riconosciuta nel verbale di conciliazione in data 6 agosto 2012, all'atto del passaggio del personale da Vigilpol s.r.l. a K.S.M. s.p.a., inopponibile agli altri lavoratori e alterante il riferimento all'anzianità di servizio da intendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 citato, quale anzianità aziendale maturata all'interno dell'unico datore di lavoro K.S.M. s.p.a.;

3. essa ravvisava invece l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione di all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del 7 agosto 2017, addirittura anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del 14 settembre 2017; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il 31 agosto e il 26 novembre 2017), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del 9 e 20 ottobre 2017 (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con RG 18581/2019 nota del 4 dicembre 2017, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del 14 settembre 2014) posti in mobilità.

Sicché, la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate: non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva;

4. la Corte palermitana applicava quindi alla ritenuta violazione procedurale la tutela indennitaria forte nella misura suindicata, a norma del novellato testo dell'art. 5, terzo comma I. 223/1991: senza alcuna detrazione, in difetto di prova, a carico della datrice eccipiente, di aliunde perceptum né percípiendum;

5. con atto notificato il 7 giugno 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i due lavoratori resistevano con unico controricorso;

6. prima dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia datato 3 dicembre 2021 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato dai due controricorrenti pure personalmente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti. CONSIDERATO CHE 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 gennaio 2022 Il Presidente (dott. Giuseppe Bronzini