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Ordinanza — n. 6159/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim based on pro-rata principle but remands for missing constitutional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6159/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the pensioner's claim for a higher pension based on the pro-rata principle, ruling that the new pension rights matured after the legislative reform took effect. While the first and third grounds were rejected due to established precedent and the inadmissibility of constitutional challenges against autonomous regulations, the second ground was accepted because the lower court failed to rule on the applicability of the pension cap and age reduction coefficient. Consequently, the decision was partially allowed, with the case remanded for a new examination by a differently composed appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, c. 12 della L. 8.08.1995 n. 335; Art. 112 c.p.c.: The court applies the pro-rata principle for pensions matured before the 2007 reform but remands cases where the lower court omits ruling on the applicability of statutory pension caps and age reduction coefficients.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension pro-rata principle legislative reform 2006 omitted constitutional review pension cap applicability remand for new trial calcolo della rendita di vecchiaia adeguamento della rendita ricalcolo di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, c. 12 della L. 8.08.1995 n. 335
335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 23 della Costituzione
Regolamento CNRP, art. 50 comma 8
Regolamento CNRP, art. 53 comma 4
articolo 1 legge 414/91
Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 legge 414/91, per avere la corte territoriale trascurato di applicare i criteri vigenti al momento della maturazione dei requisiti di età e contribuzione.
articolo 112 c.p
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c.
articolo 23 della Costituzione
e 50 comma 853 comma 4 del regolamento CNPR, per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della norma per violazione dell'articolo 23 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18136/15
Cass. 8179/16
Cass. 17742/15
la sopravvenuta Cass. 17742/15, rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12756-2016 proposto da: VENTURA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE 2022 DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del 20 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI BERETTA, MATTIA PERSIANI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7644/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 10489/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA.í Adunanza camerale del 11 gennaio 2022 - Pres. Bronzini, rei. Buffa- causa n. 20 - Ventura c. Cassa NRP Con sentenza del 12.11.15 la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 7.6.11 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del ragionier Ventura volta al computo della pensione di anzianità in maggior misura rispetto a quella corrisposta, quale effetto della applicazione dei criteri di determinazione vigenti rationae temporis e della esclusione del massimale di cui all'articolo 50 comma 8 regolamento cassa sia del coefficiente di neutralizzazione della pensione in ragione dell'età del pensionato.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, essendo il diritto a pensione maturato solo dopo la presentazione della domanda di pensione (e quindi con decorrenza 1.7.07), potevano legittimamente trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti dalla delibera CNRP, in deroga al principio del pro- rata. Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi, cui resiste con controricorso -illustrato da memoria- la Cassa. Con memoria il ricorrente si è costituito con nuovo difensore. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 legge 414/91, per avere la corte territoriale trascurato di applicare i criteri vigenti al momento della maturazione dei requisiti di età e contribuzione.

Il motivo è infondato. Questa Corte (SU 18136/15 nonché 8179/16) ha già affermato che nel regime previdenziale dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa in questione) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 10 gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio delpro rata; per converso, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1' gennaio 2007 in poi, trova applicazione l'art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall'art. 1, c. 763, della 1. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delib ere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 10 gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell'ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall'art. 1, c. 488, della 1. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. nonché 3 comma 12 legge 335/95 e Legge 508/94 per omessa pronuncia sulla inapplicabilità del tetto pensionistico e del coefficiente di riduzione per età. Il motivo, che reca la corretta indicazione del momento e luogo processuale in cui la questione (su cui v. la sopravvenuta Cass. 17742/15, rv. 636246-01) è stata posta nel giudizio di merito e la trrascrizione dei relativi termini, è fondato, non essendovi stata pronuncia della corte d'appello sui detti profili, pur ritualmente dedotti.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. e 50 comma 853 comma 4 del regolamento CNPR, per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della norma per violazione dell'articolo 23 della Costituzione. Il motivo è inammissibile perché non indica dov'è stata sollevata la questione nel giudizio di merito né i termini esatti del relativo rilievo innanzi alla corte territoriale, mentre per altro verso non può che rilevarsi che il regolamento è atto di autonomia per il quale non può porsi questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spse del presente giudizio di legittimità. p.q. m. Rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spse del presente giudizio