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Ordinanza — n. 5991/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension benefit expiration starts from rate accrual, not administrative procedure end.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5991/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court order requiring the payment of pension arrears. The INPS argued that the statute of limitations should expire upon the conclusion of administrative proceedings, whereas the lower court held it begins when individual pension rates accrue. The court affirmed the lower court's decision, clarifying that the expiration date is tied to the accrual of rates unless a timely administrative appeal was filed.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 103/1991; Art. 47, d.P.R. n. 639/1970; The statute of limitations for judicial claims regarding pension arrears commences from the date of rate accrual, not the conclusion of administrative proceedings, unless an administrative appeal was timely filed.

Parole chiave

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pension arrears statute of limitations administrative appeal rate accrual social security benefits judicial claim INPS liability riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con I. n. 166/1991)
438/1992), nonché falsa applicazione dell'art. 6, d.l.
Art. 47, d.P.R. n. 639/1970
Art. 4, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992)

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22110 del 2009
103/1991, cit., nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"; che il motivo è infondato, atteso che questa Corte, espressamente superando le statuizioni di Cass. n. 22110 del 2009 e succ.
Cass. n. 4896 del 2010
Cass. n. 17562 del 2011
Cass. nn. 15386, 9291 e 8310 del 2016
103/1991, ossia quella decorrente dalla maturazione dei singoli ratei (così, fra tante, Cass. nn. 15386, 9291 e 8310 del 2016, cui ha dato continuità Cass.
Cass. n. 33247 del 2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6706-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - 2021 contro 3543 BARONTINI RENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 419/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/09/2015 R.G.N. 419/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.9.2015, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a Renzo Barontini i ratei della pensione di reversibilità maturati quale figlio inabile e a carico di Brunetta Faraoni per il periodo non coperto da decadenza, nei limiti del triennio dalla domanda giudiziale; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che Renzo Barontini è rimasto intimato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970, e 4, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992), nonché falsa applicazione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con I. n. 166/1991), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza dal beneficio della prestazione previdenziale fosse mobile, ossia da calcolarsi in relazione ai ratei pregressi a decorrere dal triennio dalla proposizione della domanda giudiziale, laddove ad avviso di talune pronunce di questa Corte (e segnatamente di Cass. nn. 22110 del 2009, 4896 del 2010 e 17562 del 2011) il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determinerebbe l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione di cui all'art. 6, comma 1, d.l. n. 103/1991, cit., nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"; che il motivo è infondato, atteso che questa Corte, espressamente superando le statuizioni di Cass. n. 22110 del 2009 e succ. conf., ha ricostruito la disciplina di riferimento nel senso che:

a) la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento completa le ipotesi delle diverse eventualità di decorrenza del termine in presenza del comune presupposto, costituito dall'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo;

b) per contro, ove sia mancato qualsiasi ricorso, la situazione rimane disciplinata dalla seconda parte dell'art. 6, connma 1, d.l. n. 103/1991, cit., in cui il dies a quo è rappresentato dal giorno della maturazione dei singoli ratei di prestazione;

c) la scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente, rispetto al quale potrà semmai porsi il problema se esso sia identificabile come nuova domanda amministrativa;

d) la scadenza stessa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati, e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente ad essa, non determina il dies a quo del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, operando in relazione alle testé descritte eventualità la diversa ipotesi di decadenza introdotta dall'art. 6, d.l. n. 103/1991, ossia quella decorrente dalla maturazione dei singoli ratei (così, fra tante, Cass. nn. 15386, 9291 e 8310 del 2016, cui ha dato continuità Cass. n. 33247 del 2021);che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. 1i Così deciso in Roma, nell'adunanza