Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the burden to report temporary work lies solely with the employee, not the employer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied mobility benefits to an employee due to a reporting delay. The lower court found the delay was caused by the employer's computer issues, absolving the employee of fault. The court held that the statutory obligation to report temporary employment within five days rests exclusively on the worker, making any communication by the employer legally ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 1, lett. d), I. n. 223/1991; The obligation to communicate temporary employment activities to the INPS within five days is exclusively imposed on the employee, and communications by the employer do not satisfy this statutory requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5838-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - 2021 contro 3541 SIBOLDI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE BUTTINI, ROBERTO VALETTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 405/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/12/2015 R.G.N. 370/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 31.12.2015, la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme pretese dall'INPS a carico di Paolo Siboldi a titolo di indennità di mobilità e ha condannato l'Istituto a restituirgli quanto già trattenutogli, con esclusione di quanto percepito nel periodo 28 febbraio-9 marzo 2008, in cui egli aveva prestato attività lavorativa temporanea presso l'Istituto Comprensivo di Borghetto; che i giudici territoriali hanno ritenuto che, essendo il ritardo nella comunicazione dell'assunzione imputabile a problemi informatici del datore di lavoro, nessuna colpa potesse addebitarsi al lavoratore; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Paolo Siboldi ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. d), I. n. 223/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che l'odierno controricorrente, pur non avendo provveduto personalmente a comunicare la propria occupazione temporanea entro cinque giorni dall'assunzione, non fosse decaduto dal diritto al trattamento di mobilità, essendo dipeso il ritardo nella comunicazione all'INPS dell'assunzione da problemi informatici dell'Istituto Comprensivo di Borghetto, ove egli aveva prestato attività nel periodo 28 febbraio-9 marzo 2008;che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'obbligo di comunicare all'INPS lo svolgimento di una data attività lavorativa entro cinque giorni dall'assunzione, a pena di decadenza dal trattamento di mobilità, è posto dall'art. 9, I. n. 223/1991 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 38, d.l. n. 510/1996, conv. con I. n. 608/1996), esclusivamente a carico del lavoratore, onde è da escludere che possa ritenersi equipollente l'analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro, avente finalità affatto diverse da quelle sottese dalla legge con l'imposizione dell'onere a specifico carico del lavoratore (così Cass. n. 3776 del 2009, in motivazione); che, con riguardo all'analoga previsione di cui all'art. 8, comma 50, d.l. n. 86/1988 (conv. con I. n. 160/1988), che comminava la decadenza dall'integrazione salariale a carico del lavoratore che non avesse comunicato all'INPS lo svolgimento di altra attività lavorativa, si è precisato che l'onere di comunicazione a carico del beneficiario del trattamento sussiste ancorché l'attività lavorativa prestata sia compatibile con il trattamento medesimo, essendo la comunicazione finalizzata allo scopo di consentire all'INPS proprio la verifica tra la compatibilità dell'attività da svolgere e il perdurare del rapporto di lavoro che è presupposto dell'integrazione salariale (così da ult.
Cass. n. 24455 del 2017); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. C