Cassation court allows partial claim for full mobility allowance by rejecting lower court's application of new law to past period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Bologna Court of Appeal's decision limiting the mobility allowance to six months instead of the full amount. The applicant argued that the 2012 law permitting full advance payments should apply retroactively, while the lower court held the right expired after the 2012 financial year due to list cancellations. The Court ruled that the right to the full amount matures before cancellation and applies to advance payments, ordering the case remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 3 e 9, comma 9, lett. b), I. n. 223/1991; Art. 3, comma 1, I. n. 92/2012: The right to the full mobility allowance matures prior to cancellation from the mobility list and applies to advance payments, invalidating lower court decisions that limit the amount based on subsequent list removals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 5251-2016 proposto da: LACORTE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, SILVIA ASSENNATO, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3540 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; ! - controricorrente - avverso la sentenza n. 754/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 755/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.8.2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Antonio La Corte volta a conseguire l'intero ammontare dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, I. n. 223/1991, riconosciutagli dall'INPS, a seguito di istanza di anticipazione, solo nella misura di sei mensilità, in luogo delle trentasei domandate; che avverso tale pronuncia Antonio La Corte ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, e 9, comma 9, lett. b), I. n. 223/1991, e 3, comma 1, I. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo stata la domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore della I. n. 92/2012 (che aveva consentito l'erogazione anticipata ai collocati in mobilità dell'intera prestazione per cui è causa), l'anticipazione dell'indennità non potesse essere accordata oltre l'anno finanziario 2012, ostandovi per il periodo successivo l'avvenuta cancellazione dalle liste di mobilità; che, con il secondo motivo, il ricorrente ripropone in subordine questione di legittimità costituzionale delle norme citate al primo motivo ove interpretate nel senso fatto proprio dai giudici territoriali; che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, I. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019, 7470 e 19612 del 2020); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti al suesposto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'aduna