Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility severance claims are subject to five-year prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that declared time-barred social security claims. The INPS argued that specific statutory provisions regarding collective dismissal and long-term mobility should exempt these contributions from the standard five-year prescription period. The court held that such severance payments constitute standard pension contributions and must adhere to the five-year limitation established in the 1995 law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995; Art. 1-septies, d.l. n. 78/1998: Claims for severance and figurative contributions arising from long-term mobility are classified as pension contributions and are subject to the five-year prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4176-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; 2021 - ricorrente - 3539 contro SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 240/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 146/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 4.8.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall'INPS nei confronti di SIELTE s.p.a. a titolo di oneri a carico dell'impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga del lavoratore Vittorio Rocco Dessì dal 1997 al 2001; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che SIELTE s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), 7, comma 9, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), e 2948 n. 4 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l'assoggettamento alla prescrizione c.d. breve; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. n. 28605 del 2018); che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 6.200,00, di cui C 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18.11.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IZIARIO Pi, oia L ••••,(4-0 Fur2Innwlo Giudizi Deptato in CE-