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Ordinanza — n. 5986/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to a late withdrawal of the lawsuit by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5986/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after the proceedings had already commenced. Although the withdrawal was a unilateral act, the Court ruled that it only rendered the appeal inadmissible due to a lack of interest rather than extinguishing the process entirely. Consequently, the appeal was rejected, and the costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 4 DPR 115/2002: A late withdrawal of a cassation appeal, while not extinguishing the proceedings, renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest in continuing the litigation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of lawsuit lack of interest inadmissibility procedural extinction costs compensation unilateral act rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 4 DPR 115/2002
Le spese sono compensate in ragione eI 914 ii,t) ):7-12_1-17 D P,C) 442,1.1P2 (01/-(U Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.13923/2019
Cass. n.12743/2016
Cass. n.2226/2014
Cass. n.13636/2015
Cass. n.3288/2018
Cass. n.14782/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23107-2018 proposto da: START S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO n.6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO TREZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE VALLESI; - ricorrente - contro ALBERTINI MARIO, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOURpresso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI3494 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO STROZZIERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/03/2018 R.G.N. 402/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RG. n. 23107/2018 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Ancona con la sentenza n.106/2018 aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 1/7/2015, intercorso tra Mario Albertini e Start Spa. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur essendo il datore di lavoro una società a partecipazione pubblica, ai rapporti di lavoro con la stessa intrattenuti dovevano essere applicate le regole proprie del rapporto di lavoro privato, di tal che, una volta soddisfatti i requisiti di trasparenza e ed oggettività nella scelta del dipendente, era possibile che il rapporto di lavoro a tempo determinato, in presenza delle necessarie condizioni, potesse essere "convertito" in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la Start spa cui resisteva con controricorso Mario albertini. Nelle more della decisione interveniva rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio. Questa Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n.13923/2019;

Cass.n.12743/2016). In coerenza con il principio espresso, si dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione eI 914 ii,t) ):7-12_1-17 D P,C) 442,1.1P2 (01/-(U Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed RG. n. 23107/2018 invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta ((Cass.n.2226/2014;

Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Cosi' deciso in Roma il 17 novembre 2021. IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi DE.1. ptIsitato g--