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Ordinanza — n. 5985/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5985/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5985/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9535-2018 proposto da: DE ANGELIS FABRIZIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO STROZZIERI; - ricorrente - contro A.D.S. DEI FRATELLI ANGELINI DI ANGELINI P. & C. 2021 S.N.C., in persona del legale rappresentante pro 3493 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA n. 670, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE MASSIMO ALIBERTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 572/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p, art. 112 cod. proc. civ, art. 414 c.p, art. 420 c.p; Ordinanza — n. 5985/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Deve intanto evidenziarsi che la sentenza riporta correttamente le domande fatte valere che sono dunque ben presenti nel giudizio e rispetto alle quali il giudice esprime una valutazione di carenza allegatoria e probatoria. Deve poi soggiungersi che questa Corte ha chiarito che "L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n.

Parole chiave

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retribuzione non pagata adattamento delle retribuzioni compenso per prestazioni lavoro non remunerato indennità compensativa restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
Deve poi soggiungersi che questa Corte ha chiarito che "L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art.
art. 414 c.p
Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 414 c.p.c nonché l'omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla seconda attività di smistamento e apposizione bolli e locandine, non considerata dalla corte di appello, quale attività parasubordinata aggiuntiva.
art. 420 c.p
112, 115 e 116 e art. 420 c.p.c., art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 9535-2018 proposto da: DE ANGELIS FABRIZIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO STROZZIERI; - ricorrente - contro A.D.S. DEI FRATELLI ANGELINI DI ANGELINI P. & C. 2021 S.N.C., in persona del legale rappresentante pro 3493 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA n. 670, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE MASSIMO ALIBERTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 572/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RG. n. 9535/2018 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 281/2017 aveva rigettato l'appello proposto da Fabrizio De Angelis avverso la decisione con cui il tribunale aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto con la A.D.S. dei F.11i Angelini di Angelini P. & C. snc, ( autotrasporto e distribuzione presso le edicole di prodotti di stampa) e delle ulteriori attività rispetto a quelle pattuite, mai retribuite (smistamento dei giornali e apposizione di bolli e locandine).

La corte territoriale aveva ritenuto che, condividendo il giudizio del tribunale, non fossero state allegate e provate le condizioni utili al riconoscimento della collaborazione, quale il requisito della coordinazione. Riteneva peraltro tardive le allegazioni inserite nel giudizio di appello e neppure desumibili dai capitoli di prova articolati le circostanze necessarie a corroborare la domanda. Avverso tale decisione Fabrizio De Angelis proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso A.D.S. dei F,Ili Angelini di Angelini P. & C. snc.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per non aver, la corte, esaminato un motivo di censura proposto; Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ( art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.), per violazione art. 83 d.l. 112/2008 ( tariffe minime per autotrasporto merci). Si duole della mancata risposta sulle richieste differenze retributive relative alla attività di trasporto merci, a suo dire retribuita in misura inferiore al dovuto. Deve preliminarmente osservarsi che la decisione della Corte di appello riporta (pg.2) entrambe le domande azionate (differenze retributive rispetto alle tariffe previste e mancato riconoscimento della retribuzione per altra attività); per entrambe ritiene di condividere il giudizio di carenza allegatoria e di tardività delle allegazioni fornite in appello.RG. n. 9535/2018 La censura, nella sua duplice articolazione, oltre che inammissibile è altresì infondata.

Deve intanto evidenziarsi che la sentenza riporta correttamente le domande fatte valere che sono dunque ben presenti nel giudizio e rispetto alle quali il giudice esprime una valutazione di carenza allegatoria e probatoria. Deve poi soggiungersi che questa Corte ha chiarito che "L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n.

5) dello stesso articolo" ( Cass.n. 13482/2014). Il principio evidenzia il vizio in ipotesi denunciabile, diverso da quello invece enunciato dal ricorrente in questa sede. Infine il motivo è anche da rigettare in quanto la tariffa invocata si applica agli iscritti all'albo degli autotrasportatori secondo quanto stabilito dall'art. 83 bis d.l. n. 112 del 2008; la norma prevede infatti che per la rivendicazione della tariffa sia presente la documentazione attestante la iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. L'assenza di tale condizione rende inapplicabile il disposto normativo (tra le altre Cass.n. 11325/2009; Cass.n. 6160/2009).

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 414 c.p.c nonché l'omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla seconda attività di smistamento e apposizione bolli e locandine, non considerata dalla corte di appello, quale attività parasubordinata aggiuntiva. La censura è fondata. La sentenza impugnata, sebbene contenga, come sopra detto, il riferimento ad entrambe le domande azionate, in concreto le unifica nella congiunta trattazione qualificando quella relativa alla attività aggiuntiva (smistamento dei giornali e apposizione di bolli e locandine) quale accessoria della prima.RG. n. 9535/2018 Dalla stessa sentenza risulta con chiarezza che quella relativa a smistamento dei giornali e apposizione di bolli e locandine è attività differente da quella in origine pattuita tra le parti, che, a prescindere dalla natura dell'attività principale, merita una specifica considerazione ed un esame della relativa richiesta.

Invero non puo' in tal senso ritenersi corretta la valutazione di accessorietà di una prestazione in assenza di una specifica pattuizione o previsione che la preveda (ad es. tipologia mansionistica articolata su plurimi profili professionali) ed anzi con accordi tra le parti di contenuto differente. Il concetto di accessorietà, comunque collegato astrattamente ad una prestazione principale, non puo', solo per tale legame, essere da quella completamente assorbito nella sua rilevanza, senza che sia effettuata una precisa misurazione della entità delle energie lavorative richieste e della congruità del corrispettivo dovuto ( Cass. n. 16094/2016;

Cass.n. 12763/1998). Tale esame non è stato svolto. La censura deve quindi essere accolta. 3)Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatto decisivo. Parte ricorrente denuncia il mancato approfondimento circa la sussistenza degli elementi attestativi della collaborazione della collaborazione, evidenziando che, sia pur in assenza di "una piena esaustività del ricorso di primo grado e/o di appello", il Giudice avrebbe dovuto approfondire le "questioni del compenso" 4) L'ultima censura è diretta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 e art. 420 c.p.c., art. 2697 art. 2727 e 2729 in quanto errata la interpretazione dei capitoli di prova dedotti e delle allegazioni.

Entrambi gli ultimi due motivi sono inammissibili essendo diretti, sostanzialmente, a chiedere un nuovo esame del merito non invocabile in questa sede di legittimità. Peraltro gli stessi, con riguardo al motivo accolto possono ritenersi assorbiti poiché sarà il giudice del rinvio, sulla base delle allegazioni e prove presenti nel processo, a rivalutare la domanda rimasta non correttamente esaminata. In accoglimento del secondo motivo, deve essere cassata sul punto la sentenza. Si rigetta il primo motivo e si dichiarano inammissibili il terzo ed il RG. n. 9535/2018 quarto.

Si rinvia la causa, sul motivo accolto, alla corte di appello di ancona, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza sul punto; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo. Rinvia la causa, sul motivo accolto, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi' deciso in Roma il 17 novembre 2021. IL CANCELLIE