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Ordinanza — n. 5984/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension overpayment is repeatable despite late notice from labor inspectorate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5984/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed Maria Liserani's appeal against an order requiring her to refund €11,659.72 to INPS for overpaid pension supplements. While Liserani argued the debt was time-barred because INPS only learned of the issue in 2009, the court held that the debt remains repeatable because the pension fund was unaware of the facts until a third-party labor inspectorate revealed them. Consequently, the court rejected Liserani's claim but allowed INPS's incidental appeal, quashing the lower court's decision and remanding the case for a new ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 80 r.d. n. 1422/1924; Art. 13 I. n. 412/1991; Art. 2033 c.c.: The irrepeatability of social security debts requires four conditions, including the entity's lack of knowledge of facts not already known to it; knowledge gained from a third-party supervisory body satisfies this requirement, making the debt repeatable under civil law principles.

Parole chiave

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social security debt pension overpayment irrepeatability conditions third party knowledge labor inspectorate civil law repetition Cassation quashing riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 80, r.d. n. 1422/1924
che, con l'unico motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 80, r.d. n. 1422/1924, per come modificato dall'art.
Art. 52, I. n. 88/1989
1422/1924, per come modificato dall'art. 52, I. n. 88/1989, e dell'art.
Art. 13, I. n. 412/1991
88/1989, e dell'art. 13, I. n. 412/1991, nonché dell'art.
Art. 69, comma 30, I. n. 153/1969
412/1991, nonché dell'art. 69, comma 30, I.
Art. 2033 c.c.
e risultando pertanto ormai incontrovertibile la piena ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme liquidate in eccesso rispetto al dovuto; che, con riguardo all'unico motivo del ricorso incidentale va premesso che, a norma del combinato disposto degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 2033 c.c
e risultando pertanto ormai incontrovertibile la piena ripetibilità ex art. 2033 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10627 del 2021
Cass. nn. 17417 del 2016
Cass. n. 14517 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16973-2016 proposto da: LISERANI MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e d ifesa dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 3405 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro LISERANI MARIA; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/05/2016 R.G.N. 225/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.5.2016, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato Maria Liserani tenuta a rifondere all'INPS la somma di € 11.659,72 a titolo di indebita percezione del supplemento sulla pensione di vecchiaia di cui ella è titolare; che avverso tale pronuncia Maria Liserani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su un motivo; che Maria Liserani ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 80, r.d. n. 1422/1924, per come modificato dall'art. 52, I. n. 88/1989, e dell'art. 13, I. n. 412/1991, nonché dell'art. 69, comma 30, I. n. 153/1969, per avere la Corte di merito ritenuto che l'INPS avesse avuto conoscenza solo in data 19.10.2009 del verbale ispettivo che riqualificava come lavoro dipendente il lavoro autonomo da lei svolto in epoca successiva al pensionamento ed altresì che fosse ripetibile l'indebito maturato dal 1°.4.2006 al 19.10.2009, ancorché l'INPS avesse inoltrato la relativa richiesta ben oltre il termine annuale di cui all'art. 13, comma 2, I. n. 412/1991, cit.; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, I. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse ripetibile l'indebito maturato successivamente al momento in cui era gli stato comunicato il verbale ispettivo recante la riqualificazione come lavoro dipendente del lavoro autonomo svolto dalla ricorrente principale successivamente al pensionamento; che, con riguardo all'unico motivo del ricorso principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l'INPS aveva appreso dell'indebita percezione del supplemento di pensione corrisposto all'odierna ricorrente principale per l'attività lavorativa asseritamente autonoma svolta dopo il pensionamento solo a seguito della comunicazione del verbale ispettivo con cui l'Ispettorato del Lavoro aveva provveduto a riqualificare tale attività come lavoro dipendente, hanno rilevato come la data di effettiva conoscenza di tale verbale andasse individuata - "in difetto di ulteriori prove certe" - dal "timbro postale di arrivo apposto su quest'ultimo e recante la data del 19.10.2009" (così la sentenza impugnata, pag. 3), ritenendo pertanto che l'Istituto non potesse ripetere soltanto ciò che era maturato da tale data in poi; che, tenuto conto di quanto sopra, il motivo di censura è manifestamente inammissibile nella parte in cui pretende di sovvertire l'accertamento compiuto dai giudici territoriali in ordine alla data di ricezione del verbale cit. sulla base di un fatto (l'avvenuto invio all'INPS del verbale medesimo nel maggio 2007 a mezzo raccomandata: cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) dedotto oltre la prima udienza di comparizione delle parti in primo grado (e precisamente con le note autorizzate, poi richiamate nell'atto di appello: ibid.), non essendo alle parti consentito di allegare nuovi fatti oltre tale udienza (Cass.

S.U. n. 761 del 2002 e innumerevoli succ. conf.); che, ad abundantiam, deve comunque negarsi che il fatto in questione sia "decisivo" nel senso richiesto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che dall'avvenuta spedizione di una raccomandata si può desumere soltanto una presunzione in ordine al suo arrivo al destinatario (così da ult. Cass. n. 511 del 2019) e, trattandosi di mera praesumptio homínis, deve escludersi che la sola mancata valutazione di tale elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo (così da ult.

Cass. n. 22366 del 2021); che, ciò posto, il motivo è inoltre infondato nella parte in cui invoca l'applicazione dell'art. 13, comma 2, I. n. 412/1991 (a norma del quale "l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"), avendo per contro i giudici di merito accertato positivamente che l'indebito è scaturito per avere la ricorrente "concorso a determinare la situazione apparente e la omissione contributiva nella corretta a.g.o. dei lavoratori dipendenti" (così la sentenza impugnata, pag.

3) e risultando pertanto ormai incontrovertibile la piena ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme liquidate in eccesso rispetto al dovuto; che, con riguardo all'unico motivo del ricorso incidentale va premesso che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I. n. 88/1989, e 13, comma 1, I. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult.

Cass.n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art.2033 c.c.; che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente ben può ravvisarsi anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro; che, avendo pertanto errato la Corte territoriale nell'escludere la ripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente principale in data posteriore al 19.10.2009, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.