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Ordinanza — n. 5653/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to tax collection order, ruling judges must examine merits even if role inscription is illegal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5653/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the opposition filed by Stefania Grossi against an Inps tax collection order, declaring the order null due to pending tax litigation. While the lower court correctly found the credit could not be inscribed on the role, it failed to rule on the substantive validity of the Inps's claim for the contributions. The court held that a judge ruling the inscription illegal must still examine the merits of the payment request, applying principles from opposition to injunction decrees.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999; In proceedings for the collection of contributions and insurance premiums, a judge who deems the inscription on the role illegal cannot limit themselves to declaring such illegality but must examine in the merits the validity of the payment request, applying the same principles governing opposition to an injunction decree.

Parole chiave

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tax collection order role inscription pending tax litigation merits examination Inps contributions opposition procedure cassation ruling contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999
civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17858 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10952-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO 3848 MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro GROSSI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BERTOLINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 702/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 616/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G. 10952/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha accolto l'opposizione proposta da Stefania Grossi, dichiarando la nullità della cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla medesima di pagare la complessiva somma di Euro 14.258 per omessi contributi a percentuale eccedenti il minimale, dovuti alla gestione artigiani dell'Inps per l'anno 2005; l'opponente sosteneva che al momento dell'emissione dell'avviso di addebito pendeva il giudizio tributario di impugnazione avverso l'accertamento fiscale dal quale era scaturito il credito contributivo azionato, e che, pertanto, il credito sarebbe stato illegittimamente iscritto a ruolo, essendo ancora pendente il giudizio tributario concernente all'avviso di accertamento; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria;

Stefania Grossi ha depositato tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999"; rileva che, una volta accertata l'insussistenza dei presupposti per iscrivere il credito a ruolo, la Corte territoriale ayrebbe aovA.Aro, i comunque, esaminare la fondatezza della domanda, pronunciandosi in merito alla sussistenza del diritto dell'Inps a pretendere da Stefania Grossi i contributi a percentuale dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2004; il motivo è fondato; in fattispecie sovrapponibile questa Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale; in proposito ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo"(Cass. n.17858 del 2018); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata - la quale ha disatteso il principio affermato da questa Corte - va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché provveda alla sua corretta attuazione, oltre che a regolare le spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che disporrà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 dicembre 2021 Il Presidente Umberto Berrino IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi -T