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Ordinanza — n. 5652/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5652/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5652/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10541-2016 proposto da: EQUITALIA NORD S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA, incorporante di EQUITALIA SESTRI S.P.A., già EQUITALIA POLIS S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO; 2021 - ricorrente - 3847 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Regesto Legislator

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art. 140 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 5652/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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notifica delle Intese iscrizione di un'ipoteca legale notificazione tardiva opposizione tardiva cartella ipotecaria tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 140 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10541-2016 proposto da: EQUITALIA NORD S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA, incorporante di EQUITALIA SESTRI S.P.A., già EQUITALIA POLIS S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO; 2021 - ricorrente - 3847 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti con mandato - nonchè contro SEMINARA DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 297/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.10541/2016 . RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da Domenico Seminara avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi portati nel decreto ingiuntivo 45/2001 emesso dal Tribunale di Lametia Terme; la Corte territoriale ha dichiarato prescritti tali crediti, avendo accertato che la notifica della cartella, tentata da Equitalia nell'aprile-giugno 2010/ non era mai giunta a buon fine e, conseguentemente, la sua efficacia interruttiva del decorso della prescrizione era venuta meno; che, collocato il dies a quo nell'ottobre 2001, data di notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lametia Terme, passato in giudicato, e il dies ad quem nel 2014, termine di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, a quest'ultima data la prescrizione era già inutilmente decorsa, considerandone la portata decennale e non quinquennale poiché riferita ad un diritto di credito originato da un titolo giudiziale definitivo; la cassazione della sentenza è domandata da Equitalia Nord s.p.a. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria;

Domenico Seminara è rimasto intimato; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 26, primo e terzo comma del dpr 602/73, dell'art. 60 del dpr 600/73 degli artt. 8, comma 2 e 14 della legge 890/82, laddove la Corte d'appello non ha ritenuto che all'invio della cartella tramite raccomandata si applicano le norme del servizio postale ordinario"; atteso che la decisione di considerare invalida la notifica della cartella di pagamento del 21 aprile 2010 ha costituito il presupposto della declaratoria dell'insussistenza del diritto di Equitalia ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore, parte ricorrente insiste per sentir accertare la correttezza della notifica avvenuta a mezzo di raccomandata ordinaria spedita il 18 aprile 2010; il motivo si diffonde variamente sull'applicabilità alla fattispecie delle cartelle di pagamento delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non già dell'art. 140 cod. proc. civ. oppure della I. n. 890 del 1982, art. 8, co.2; esso va dichiarato, inammissibile per mancanza di specificità; parte ricorrente non produce né allega l'atto notificato, compreso della relata, del quale pretende sia dichiarata la validità ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione decennale, e neppure lo localizza; in base ai principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., e in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata né nei confronti dell'Inps il quale non ha svolto, in questa sede, attività difensiva; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 dicembre 2021 IL CANCELLIERE ESPERTO Il Presidente Dott. Enrico Secchi Um