Italian Supreme Court dismisses appeal regarding excessive part-time hires in construction sector under collective agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the construction company's appeal against a lower court ruling that found it liable for unpaid social security contributions. The company argued that the law did not require a minimum contribution rate for part-time workers hired in excess of collective agreement limits. The court held that the minimum contribution rule applies to such cases to determine the total taxable value of the company's remuneration, regardless of whether part-time wages were actually paid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 d.l. 244/1995; Art. 78 CCNL Edilizia: The minimum contribution rule applies to part-time contracts exceeding collective agreement limits to calculate the total taxable remuneration value of the enterprise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3846-2016 proposto da: EDILPENNA DI SIMONE GIUSEPPE, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO CODOGNOTTO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI RIGANTE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1996/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 674/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.3846/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Bari, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale di Trani, ha dichiarato sussistente, in capo alla ditta "Edilpenna di Simone Giuseppe", l'interesse a proporre l'azione di accertamento negativo del credito portato nel verbale/ notificato dall'Inps a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali in misura pari ai minimi di legge in favore di un dipendente, nonché per aver assunto nel periodo 2008 - 2010 un numero di dipendenti con contratto part time superiore al massimo consentito dal CCNL per l'edilizia; ha, quindi, rigettato il ricorso proposto dalla ditta "Edilpenna"; la cassazione della sentenza è domandata dalla "Edilpenna di Simone Giuseppe", sulla base di sei motivi, illustrati da memoria; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta "Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", consistente nel non avere la Corte d'appello, considerato la violazione dell'art. 3, co.1, del d.lgs. n. 61 del 2000 il quale non demanda la fissazione di un limite quantitativo all'utilizzabilità del personale con contratto part time, così come invece prevede l'art. 78 del CCNL 23 luglio 2008 applicabile al settore edile; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 61/2000 - Violazione della direttiva comunitaria 97/81/CE - Eccesso di delega"; afferma che la I. n. 61 del 2000, norma speciale, non conterrebbe nessuna delega alla contrattazione collettiva di categoria; col terzo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Falsa applicazione dell'art. 29 D.Lvo 244/95 - Illegittimità della Circolare Inps n. 6 del 2010", deducendo che l'applicazione della cd. contribuzione virtuale prevista dall'art. 29 riguarderebbe soltanto i contratti di lavoro full time e non anche quelli part time; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 61/2000"; sostiene che l'applicazione della contribuzione virtuale nei confronti dei ''part timer g assunti in eccesso rispetto al limite numerico di cui all'art. 78 del CCNL di settore comporterebbe la trasformazione di quei rtOtr O rapporti ifftempo indeterminato, senza che una sanzione siffatta sia contemplata dalle fonti normative e/o contrattuali; col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Contraddittorietà ed illogicità della sentenza della Corte d'Appello di Bari"; richiamandosi al motivo precedente, sotto altro profilo afferma che la Corte d'Appello avrebbe, contraddittoriamente, sostenuto che non esiste una sanzione nell'ipotesi di violazione dell'art. 78 del CCNL per il settore dell'edilizia; col sesto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione artt. 23 e 25 Cost.
Violazione del principio del legittimo affidamento"; la circolare Inps n. 6 del 2010 avrebbe indebitamente accresciuto l'entità dell'imponibile contributivo a carico della "Edilpenna" per i contratti part time stipulati in eccesso rispetto all'art. 78 del CCL per il settore dell'edilizia, in assenza di previsioni legislative; i motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro logica connessione; essi sono infondati; questa Corte ha già deciso, in fattispecie sovrapponibile che: "Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti" (Così Cass. n. 8794 del 2020); le censure proposte nel ricorso non aggiungono nessun elemento di diritto che possa ritenersi utile a rivedere l'orientamento sopra richiamato; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 dicembre 2021 Il Presidente Umberto Berrino IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enri