Court dismisses appeal where employer refuses to pay wages after illegal company transfer invalidates the transfer against the employee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IATelecom Italia appealed a lower court ruling that rejected its opposition to a mandatory wage payment order against Mauro De Marinis. The court found that while a company transfer was declared invalid against the employee, the employer still owed wages for February 2014. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the employee's right to receive wages from the original employer remains intact and is not subject to set-off against any income he may have received from the new entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416, 421 c.p.c.; When a company transfer is declared invalid against an employee and the employer refuses to reinstate the relationship, the employee's claim for wages from the original employer cannot be offset by income received from the new entity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19122-2017 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2020 contro 2754 DE MARINIS MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1440/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/02/2017 R.G.N. 64/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 19122/2017 RILEVATO che la Telecom Italia S.p.A. ha proposto appello, nei confronti di Mauro De Marinis, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6585/2015, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1449/2014 emesso dal medesimo Tribunale, in favore del lavoratore, per il pagamento della somma di Euro 2.153,33, oltre accessori, a titolo di retribuzione relativa al mese di febbraio 2014 - dovuta in virtù della sentenza n. 25887/2009 del Tribunale della stessa sede, divenuta definitiva, con la quale, dichiarata <<l'inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra Telecom Italia S.p.A. e TNT Logistics Italia S.r.l. (ora Ceva Logistic Italia S.r.l.)», era stata stabilita «la permanenza del rapporto di lavoro» tra lo stesso De Marinis e la Telecom Italia S.p.A. -, che quest'ultima non ha provveduto a corrispondere; che la Corte territoriale di Napoli, con la pronunzia oggetto del presente giudizio, depositata in data 27.2.2017, ha respinto il gravame e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che è agli atti la decisione che ha statuito il diritto del dipendente a vedersi ricostituito il rapporto di lavoro con la società Telecom Italia S.p.A., per cui sono sicuramente dovute le retribuzioni maturate, a nulla rilevando fatti estranei a questo rapporto di lavoro; e che non risulta che il De Marinis abbia percepito redditi da portare in detrazione rispetto a quanto dovuto dalla Telecom Italia S.p.A.; che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando tre motivi, cui resiste con controricorso Mauro De Marinis; che sono state depositate memorie nell'interesse del lavoratore; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura:
1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta da Telecom Italia S.p.A. relativamente all'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, proseguito di fatto con il cessionario del ramo d'azienda, per effetto del verbale di transazione sottoscritto tra il De Marinis e Ceva Logistics, cessionaria del ramo d'azienda;
2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., «nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore e il cessionario del ramo d'azienda siano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con Telecom Italia S.p.A., in conseguenza dell'accertamento compiuto sulla nullità della cessione»;
3) in riferimento all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., nella parte in cui nella sentenza impugnata non sono state detratte, <<da quanto dovuto al lavoratore le somme a lui spettanti per effetto dell'ordinanza del 18.12.2012, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata ordinata la reintegrazione, ex art. 18 della I. n. 300 del 1970, del De Marinis nel posto di lavoro alle dipendenze di Ceva Logistics e quest'ultima era stata condannata al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra, né ha tenuto conto della percezione di una somma pari ad oltre Euro 70.000,00 a titolo di incentivo all'esodo e della circostanza che sia stato il lavoratore a rinunciare alle retribuzioni dovute dal cessionario»; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto la transazione cui si fa riferimento è intervenuta tra soggetti che non sono parti nel giudizio di cui si tratta; che il secondo motivo è infondato poiché non tiene conto della rado decidendi primaria; al riguardo, è da sottolineare che, con la sentenza della Suprema Corte n. 17104/2016, era stato respinto il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A., avverso la pronunzia della Corte distrettuale di Napoli n. 2372/2013 che, confermando la decisione di prima istanza n. 25877/2009, aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di cessione del ramo di azienda presso il quale il De Marinis prestava servizio, dalla Telecom Italia S.p.A. alla TNT Logistics Italia S.r.l. (ora Ceva Logistic Italia S.r.l.).
Pertanto, a seguito di tale decisione attinente alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra Telecom Italia S.p.A. e Mauro De Marinis, a nulla rilevano fatti estranei - quali le vicende intercorse tra il lavoratore e la cessionaria - a questo rapporto di lavoro, che, dunque, non può considerarsi trasferito dalla cedente Telecom Italia S.p.A. alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c. e che il De Marinis non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c.; che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, di fatto, tra la società cessionaria ed il lavoratore è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest'ultimo aveva con Telecom Italia S.p.A., perché, se si ritenesse l'unicità del rapporto, come pretende la Telecom, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l'avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall'art.2112 c.c. o dall'art. 1406 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5998/2019; 13617/2014; 13485/2014); che il terzo motivo non è fondato, poiché, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v.
Cass., SS.UU. n. 2990/2018 - relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore - ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di <<diritto vivente» dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente - come nella fattispecie - la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass.
SS.UU. n. 2990/2018, cit.). Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio; che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che le spese del presente giudizio - liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore del De Marinis, avv. Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza; al proposito, va osservato che il recente revirement giurisprudenziale relativo alla natura retributiva e non risarcitoria delle somme ingiunte non incide in modo significativo nel presente giudizio e che, peraltro, nella fattispecie non si tratta di efficacia estintiva del pagamento del terzo, poiché la somma richiesta è relativa ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto con la cessionaria (cfr., tra le altre, Cass. n. 21159/2019); che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 2 dicembre 2020 Il Presidente FU