Cassation court allows worker's claim for fixed-term contract nullity, dismissing incidental appeal on factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's rejection of a worker's claim to declare a fixed-term contract null and void. The worker argued the contract was governed by the 1987 law rather than the 2001 decree because the employment relationship had already ended by the time the new law took effect. The court accepted this temporal argument but rejected the incidental appeal as inadmissible because it sought a re-evaluation of historical facts, which is not permissible at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 L. 56/1987; Art. 8 CCNL 26.11.1994: A fixed-term contract concluded before the entry into force of Legislative Decree 368/2001 is governed by the laws and collective agreements in force at the time of conclusion, excluding the application of the 2001 decree if the employment relationship had already terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26432-2017 proposto da: FEDERICO EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FORCINITI, rappresentata e difesa dall'avvocato REMO BIAMONTE; - ricorrente principale - POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2020 in ROMA, VIALE EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE 2584 CENTRO DI POSTE ITALIANE), rappresentata e difesa dagli avvocati DORA DE ROSE e ANNAMARIA AGOSTO; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro FEDERICO EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FORCINITI, rappresentata e difesa dall'avvocato REMO BIAMONTE; - ricorrente principale - controricorrente incidentale— avverso la sentenza n. 834/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 820/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO. RG. 26432/2017 RILEVATO che, con sentenza n. 834/2017, pubblicata il 31.5.2017, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame interposto da Emma Federico, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza n. 391/2015, resa in data 24.2.2015, con la quale era stata respinta la domanda della lavoratrice, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto, stipulato tra la stessa e Poste Italiane S.p.A. dal 9.1.2001 al 30.1.2001, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 26.11.1994, come novellato dall'accordo del 25.9.1997, per <<esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane», con condanna della società alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni maturate ed alla corresponsione dei contributi e dell'indennizzo ex art. 32 della I. n. 183 del 2010; che per la cassazione della sentenza Emma Federico ha proposto ricorso affidato ad un motivo; che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, cui la Federico, a sua volta, ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste I CONSIDERATO che, con il ricorso principale, si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 23 della I. n. 56 del 1987; 8 del CCNL 26.11.1994, nonché dell'accordo del 25.9.1997, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il D.Igs. n. 368 del 2001, senza considerare che tale D.Igs.
è entrato in vigore «molto dopo non solo la stipula del contratto a termine, ma quando lo stesso rapporto di lavoro era già da tanto tempo terminato», nonostante «fosse pacifico inter partes la stipula del contratto de quo ex art. 8 CCNL 94, così come integrato dall'accordo aziendale 25.9.97, omettendo di opportunamente valutare i documentati prodotti e di applicare l'inequivoco apparato normativo ratione temporis vigente»; che, con il ricorso incidentale condizionato la società datrice lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, secondo comma, e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello asserito - con motivazione insufficiente e contraddittoria, e senza valutare in concreto la durata e le modalità della cessazione della funzionalità di fatto del rapporto nel caso di specie - che Poste Italiane S.p.A. avesse fondato l'eccezione preliminare «di mutuo consenso solo sul lasso temporale e sul fatto che sia il reperimento dell'attività lavorativa che la riscossione del TFR fossero stati dettati dall'esigenza di soddisfare i bisogni primari della ricorrente»; che il ricorso principale è fondato: va premesso che, in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25.9.1997, integrativo dell'art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998; le assunzioni a termine scadute dopo il 30 aprile 1998 sono, pertanto, illegittime per carenza del presupposto normativo derogatorio (cfr.
Cass. n. 23120/2010; Cass. n. 24281/2011; Cass. n. 286/2016); che, inoltre, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, il predetto limite temporale, previsto appunto dalle parti collettive, la cui inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6294/2011; 18383/2006; 7745/2005), costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i diritti dei medesimi (v. Cass., SS.UU. n. 4588/2006 e, successivamente, tra le altre, Cass. nn. 11421/2017; 1132/2017; 78/2016), unitamente alla sanzione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed alla persistenza del principio dell'onere della prova a carico della parte datoriale (v.
Cass. nn. 18271/2006; 14464/2006); che il contratto di cui si tratta, stipulato inter partes relativamente al periodo 9.1.2001/31.1.2001 (per «esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane»), all'evidenza, è disciplinato dalla normativa all'epoca in vigore e, cioè, dagli artt. 1 e 2 della I. n. 230 del 1962; 23 della I. n. 56 del 1987, 8 del CCNL 1994 e dai successivi accordi integrativi del medesimo, e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, dalla disciplina introdotta con il D.
Igs. n. 368 del 2001, entrato in vigore dal 24.10.2001, quindi successivamente non soltanto alla stipula del contratto a termine de quo, ma altresì al momento in cui il rapporto si era concluso (31.1.2001); che il ricorso incidentale condizionato è, invece, inammissibile, poiché incentrato unicamente su una censura che attiene ad una indagine di fatto che, in questa sede, non può avere ingresso. Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 34476/2019), «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito»; che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che, nell'ulteriore esame del merito, si atterrà ai principi innanzi esposti; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, secondo quanto precisato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il j versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 novembre 2020 Il Presi