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Ordinanza — n. 5250/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses pensioner's appeal regarding pro rata calculation rules for private pension funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5250/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the pensioner's appeal against a lower court ruling that denied a pro rata pension calculation. The pensioner argued this violated constitutional principles, but the court upheld the application of specific legislative rules governing private pension funds. The decision affirmed that the legislature's choice to deviate from strict pro rata calculations for post-2007 pensions does not violate constitutional rights.

Regesto Legislator

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Art. 3, c. 12 of Law 335/1995; Art. 23 Constitution: The legislature may establish pension calculation rules for private funds that deviate from the pro rata principle without violating constitutional guarantees, provided the intervention is justified by legislative intent and financial equilibrium.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension calculation rules pro rata principle private pension funds constitutional compliance legislative discretion financial equilibrium pensioner rights calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, c. 12 of Law 335/1995
335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n.
Art. 23 Constitution
Law 296/2006
Law 147/2013
DPR 115/02
articolo 23 Cost
Con il terzo motivo si deduce violazione del principio della riserva di legge di cui all'articolo 23 Cost., in relazione al coefficiente applicabile previsto dal regolamento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24121/14
Cass. SU 17742/15
Cass. SU 18136/15
Corte d'Appello di Bologna n. 36/2016
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18986-2016 proposto da: GHEZZI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA CAMPILII; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE 2022 RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del 21 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI BERETTA, MATTIA PERSIANI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente- avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2016 R.G.N. 738/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 11 gennaio 2022 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - causa n. 21 - Ghezzi c. Cassa NRP Con sentenza 2.2.16, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Parma, ha rigettato la domanda del ragionier Ghezzi volta il computo della pensione di anzianità in maggior misura rispetto a quella corrisposta quale effetto dell'applicazione dei criteri di determinazione vigenti rationae temporis. In particolare la corte ha statuito che il diritto a pensione matura solo dopo la presentazione della domanda di pensione sicché potevano legittimamente trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti dalla delibera della cassa, in deroga al principio del pro rata, essendo irrilevante il momento di mera maturazione del diritto alla pensione.

Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno presentato memorie. Con i primi due motivi si censura la legittimità costituzionale, in riferimento a numerose norme costituzionali, della legge 296 del 2006, art. 1 comma 763, come interpretata dall'articolo 1 comma 488 legge 147 del 2013. Con il terzo motivo si deduce violazione del principio della riserva di legge di cui all'articolo 23 Cost., in relazione al coefficiente applicabile previsto dal regolamento. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Questa Corte (SU 18136/15 nonché 8179/16) ha già affermato che nel regime previdenziale dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa in questione) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 10 gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, ch)4/ e prevedeva l'applicazione rigorosa del principio de ro rata; per converso, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1' gennaio 2007 in poi, trova applicazione l'art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall'art. 1, c. 763, della 1. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

La questione di conformità alla costituzione della legge in questione è già stata affrontata anche dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenze Cass.n. 24121/14, SU 17742/15 e SU 18136/15), che le ha disattese, osservando -con ampiezza dia argomenti cui qui può farsi rinvio per relationem- • • che la legge non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la domanda non è stata riproposta in appello, mentre in primo grado era stata dichiarata assorbita.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,