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Ordinanza — n. 5249/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses pension fund's appeal to impose solidarity contributions on already determined pension benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5249/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that denied the imposition of a solidarity contribution on Walter Giovannacci's pension. The fund argued the contribution was necessary for budgetary balance, but the court held that such deductions cannot be applied to benefits already fixed by statutory criteria. Consequently, the court affirmed that only the legislature, not private pension entities, can impose financial prelevings classified as property taxes under the Constitution.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 509/1994, art. 2; L. n. 335/1995, art. 3; L. n. 147/2013, art. 1: Private pension entities cannot impose solidarity contributions on already determined pension benefits as this violates the pro rata principle and constitutes a property tax reserved for the legislature.

Parole chiave

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solidarity contribution pension determination pro rata principle property tax private pension fund budgetary balance Constitutional prelevings credito di contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
CONSIDERATO in diritto che: con il primo motivo di censura è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;r.g.
Art. 23 Cost.
1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
Art. 38 Cost.
Art. 3 Cost.
335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
art. 360 c.p
22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 53/2015
Cass. n. 31875/2018
23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018);
Cassazione n. 603/2019
Corte Costituzionale n. 173/2016
Corte Costituzionale n. 178/2000
Ordinanza n. 22 del 2003
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 9743-2016 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 12 GIOVANNACCI WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati MAURO MEZZETTI, ALBERTO MEZZETTI che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato STEFANO TACCHINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 592/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/10/2015 R.G.N. 583/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. Ì r.g. 9743/2016 RILEVATO che: la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 592/2015, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Walter Giovannacci, dottore commercialista in quiescenza dal 2003, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 (pari ad Euro 5755,16); la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal medesimo giudice e dalla Corte di cassazione (Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione infondata; avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; resiste, con controricorso e successiva memoria, Walter Giovannacci.

CONSIDERATO in diritto che: con il primo motivo di censura è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3; con il secondo motivo è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;r.g. 9743/2016 entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 36618 del 2021; n. 28055 del 2020; n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è chiarito che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018);

Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, va richiamata, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione 2. r.g. 9743/2016 del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni,svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; il ricorso deve, quindi, essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori del contro ricorrente che hanno reso la dichiarazione prevista dall'art. 93 c. p.c. ;

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in solido ai procuratori antistatari avvocati Stefano Tacchino, Alberto Mezzetti e Mauro Mezzetti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nel