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Ordinanza — n. 5248/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to the appellant's subsequent withdrawal creating a lack of standing to act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5248/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer formally submitted a withdrawal, resulting in a lack of standing to act. Although the appellant had previously argued against the lower court's dismissal of their claim regarding labor inspection fines, the procedural withdrawal rendered the case moot. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed without a valid party to pursue it.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a party withdraws their appeal after filing it, the lack of standing to act arises, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing to act withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural withdrawal carenza di interesse ad agire legittimazione dell'azionista legittimazione a contestare licenza contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 7689-2016 proposto da: KOLNIKAJ MONDI, già titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO DE LELLIS 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA PARROTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato LINDA TRIPODI; - ricorrente - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE, in 3953 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 783/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 1683/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. / RG. 07689/2016 RILEVATO che Kolnikaj Mondi proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio depositata il 9 maggio 2012 che, con riguardo a due verbali di accertamento della Direzione provinciale del lavoro di Varese del 2010 e 2011 aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione con compensazione delle spese del giudizio; con sentenza del 28/09/2015 la Corte d'appello di Milano dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese confermando la statuizione di primo grado sulle spese; avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione Kolnikaj Mondi, affidandolo a quattro motivi; la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese è rimasta intimata;

CONSIDERATO che va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta talchè deve ritenersi l'intervenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente; deve, quindi, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 dicembre 2021 Il P