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Ordinanza — n. 5143/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5143/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the lawsuit. The appellants, representing teachers seeking inclusion in primary school recruitment lists, had previously filed a cassation appeal against a lower court's rejection of their request, while the Ministry of Education had only filed a constitutive act. The court ruled that the withdrawal was valid and effective without requiring the opposing party's acceptance, thereby rendering the judgment final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 390, 2° comma; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings without the need for the opposing party's acceptance, as the withdrawal itself renders the contested judgment final.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings cassation appeal finality of judgment civil procedure code no acceptance required recruitment lists diritto all'istruzione primaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390, 2° comma cod. proc. civ.
civ., perché la Numero registro generale 21370/2016 rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, Numero sezionale 157/2022 Numero di raccolta generale 5143/2022 cod.
Art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ.
deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass.
art. 391 cod. proc. civ
deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la Numero registro generale 21370/2016 rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34460 del 2019
fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 21370-2016 proposto da: D'ANNIBALLE LILLA, ASCIOLLA PAOLA, COSTANTINI ROSAMARIA, DI CARLO VERUSCA, DI PAOLO DONATINA, DI MICHELE GIULIANA, D'ISIDORO MICHELA, MAZZONE GIORGIA, PIERSANTE ANTONELLA, RULLI ORNELLA, RICCI ANGELINA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentati 2022 e difesi dall'avvocato FRANCESCO ORECCHIONI; 157 - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21370/2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E Numero sezionale 157/2022 Numero di raccolta generale 5143/2022 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, Data pubblicazione 16/02/2022 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 311/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 905/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da Lilla D’Anniballe e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, nel contraddittorio con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva rigettato la domanda, volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo;

2. per la cassazione della sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

3. il Ministero ha depositato atto di costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso e chiedendo di poter partecipare all’udienza di discussione della causa;

4. con atto del 23 dicembre 2021 il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. CONSIDERATO CHE F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la Numero registro generale 21370/2016 rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, Numero sezionale 157/2022 Numero di raccolta generale 5143/2022 cod. proc. civ. ed è stata notificata al Ministero dell’Istruzione presso l’Avvocatura Data pubblicazione 16/02/2022 Generale dello Stato;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. l’accettazione rileva, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, sulle quali in questo caso non occorre provvedere perché il Ministero non ha svolto attività difensiva e ha solo depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione, che non è stata celebrata;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 gennaio 2022 Il Presidente Antonio Manna F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C