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Ordinanza — n. 4981/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ANAS appeal regarding retroactive application of 2014 public procurement incentive rules to pre-existing contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected ANAS S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that applied 2014 public procurement incentive rules to a contract executed before the legislative change. ANAS argued that applying the new rules retroactively would violate fiscal balance principles and create unequal treatment compared to later cases. The court held that without specific transitional provisions, the new law cannot apply retroactively to facts occurring before its entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 13 bis della legge n. 114 del 2014; d.lgs. n. 163 del 2006: In the absence of specific transitional provisions, a new legislative regime cannot apply retroactively to contractual facts occurring prior to its entry into force.

Parole chiave

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retroactive application transitional provisions public procurement incentives fiscal balance principles non-retroactivity rule contractual performance period legislative change impact prestazioni complementari retroattive

Disposizioni normative citate

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Art. 13 bis della legge n. 114 del 2014
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 bis della legge n. 114 del 2014, degli artt.
d.lgs. n. 163 del 2006
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006).
Art. 18 della legge n. 109 del 1994
avverso il decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore aveva chiesto il pagamento della somma di C 79.698,02, a titolo di incentivo ex art. 18 della legge n.
Art. 61 del d.l. n. 112 del 2008
Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n.
Art. 35 della legge n. 183 del 2010
Rileva tuttavia il Collegio che anche rispetto a tale disposizione, peraltro abrogata dall'art. 35 della legge n. 183 del 2010, va rilevato che in mancanza di norme che ne disciplinino il regime transitorio non la sua applicazione non può agire retroattivamente su fattispecie antecedenti la sua entrata in vigore.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Corte dei Conti decision regarding 50% incentive cap application
Corte di Appello di Milano precedent on transitional rules
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19991-2018 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SALVATORE GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI2021 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato DANIELE CELLA, GIOACCHINO MASSIMILIANO TAVELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2253/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2018 R.G.N. 1164/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. r.g. n. 19991/2018 RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Milano ha accolto il ricorso proposto da Giovanni Salvatore, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da ANAS s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore aveva chiesto il pagamento della somma di C 79.698,02, a titolo di incentivo ex art. 18 della legge n. 109 del 1994 per le attività di progettazione e direzione lavori svolte, oltre interessi legali pari ad C 351,54 dalla data del riconoscimento del debito al saldo ed ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo ed il pagamento delle spese della procedura monitoria.

2. La Corte territoriale, nel richiamare propri precedenti in argomento, ha rammentato che con l'art. 13 bis della I. n. 114 del 2014, che ha convertito il d.l. n. 90 del 2014, è stata innovata la disciplina dei fondi di progettazione e innovazione previsti dall'art. 92 del c.d. Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006). Ha sottolineato che la disciplina sopravvenuta non contiene alcuna disposizione transitoria, ed ha ritenuto che la disciplina applicabile per le attività compiute prima della modifica legislativa del 2014, ma a quella data non ancora liquidate, fosse quella prevista per l'originario rapporto negoziale.

Ha evidenziato che il diritto al compenso matura con lo svolgimento della prestazione rammentando, a tal proposito, che la Corte dei Conti, in sede di controllo, ha affermato che l'obbligo di non superare nella corresponsione degli incentivi il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo trova applicazione agli incentivi dovuti per attività professionali espletate a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl. 24.6.2014 n. 90.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ANAS s.p.a. con due motivi. Giovanni Salvatore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 bis della legge n. 114 del 2014, degli artt. 93 r.g. n. 19991/2018 comma 7 ter cligs. n. 163 del 2006 e 12 delle preleggi in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. 4.1. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, nel ritenere che le modifiche apportate dall'art. 13 bis della legge n. 114 del 2014 non fossero applicabili nel caso in esame, sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge poiché l'art. 18 della legge n. 108 del 1994 - che aveva originariamente previsto gli incentivi a favore dei dipendenti di amministrazioni che svolgano attività complesse quali la progettazione, la direzione lavori, i collaudi - era stato successivamente modificato dall'art. 92 della legge n. 163 del 2006, a sua volta abrogato dal d.l. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014.

Con la legge n. 114 del 2014 erano stati introdotti all'art. 93, i commi 7 bis, ter, quater e quinquies ed in particolare con il comma 7 ter era stato previsto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potessero "superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo". Erroneamente la Corte di merito aveva ancorato l'applicazione della disposizione riformata allo svolgimento della prestazione invece che al momento della liquidazione del compenso.

Il tetto introdotto dalla norma citata afferirebbe alla fase contabile ed esecutiva e si porrebbe perciò l'obiettivo di calmierare la pagabilità anno per anno del compenso.

5. Il motivo è infondato. 5.1. Va rammentato che con l'art. 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 sono stati introdotti all'art. 93 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7-bis con il quale si dispone la destinazione ad un fondo per la progettazione e l'innovazione di risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e da stabilire con regolamento dell'amministrazione in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

Al comma 7 ter, poi, si prevede che con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale , adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, 1'80% delle risorse del fondo per la progettazione e innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il r.g. n. 19991/2018 responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Nel definire i criteri di riparto delle risorse del fondo, il regolamento dovrà poi tenere conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ed in particolare di quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. 5.2. Si tratta di disposizioni che, all'evidenza, nella loro stessa formulazione non consentono di ritenere che possano essere applicate a contratti di appalto antecedenti alla loro entrata in vigore e comunque a prestazioni che, come nella specie, a quella data erano state già rese e dovevano solo essere liquidate. 5.3.

Come ha condivisibilmente affermato la Corte territoriale, che ha fatto propria la decisione della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 11 del 2015, l'obbligo di non superare il tetto del 50% del trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dipendente destinatario degli incentivi per la collaborazione alla progettazione, esecuzione e collaudo di opere non può che trovare applicazione ad attività tecnico professionali espletate a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. 5.4. Diversamente, facendosi leva nell'individuare la norma applicabile, esclusivamente sul momento della liquidazione della prestazione, in mancanza di disposizioni che regolino il regime transitorio,si rischierebbe di ancorare la liquidazione del compenso a tempistiche che attengono alla gestione della cassa e perciò estranee alla disponibilità del beneficiario con rilevanti rischi di disparità di trattamento.

Inoltre, e soprattutto, come osservato dall'organo di giurisdizione contabile nella decisione richiamata la fase di cassa "alla luce delle regole di contabilità ma, soprattutto, dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dovrà essere stata, presumibilmente preceduta da una previsione r.g. n. 19991/2018 autorizzatoria e da un impegno regolarmente assunto dall'ente per vincolare la spesa alla soddisfazione della corrispondente obbligazione". 5.5. Nello specifico, poi, come risulta dalla sentenza l'incentivo era relativo ad un periodo certamente anteriore la data di entrata in vigore delle citate disposizioni di legge.

6. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, comma 7 bis, introdotto dall'art. 18 comma 4 sexies del d.l. n. 185 del 2008 convertito in legge n. 2 del 2009 e dell'art. 12 delle preleggi - non può essere accolto.. 6.1. Deduce la ricorrente che, ove non si ritenga di accogliere il primo motivo di ricorso, comunque, sarebbe applicabile l'art. 61 che impone di assoggettare gli importi a trattenute sia per oneri previdenziali ed assistenziali, nella misura dello 0,5%, che per le finalità dettate dall'art. 92 comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006 e nella misura dell'1,5% da versare su un apposito capitolo di bilancio. 6.2. Rileva tuttavia il Collegio che anche rispetto a tale disposizione, peraltro abrogata dall'art. 35 della legge n. 183 del 2010, va rilevato che in mancanza di norme che ne disciplinino il regime transitorio non la sua applicazione non può agire retroattivamente su fattispecie antecedenti la sua entrata in vigore.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate in dispositivo vanno poste a carico della società soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5000,00 per compensi professionali, C r.g. n. 19991/2018 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso