Italian Court of Cassation dismisses lawyer's appeal, ruling mandatory INPS registration applies to non-Cassa Forense members.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Andreas Gasperl against a lower court ruling that confirmed his mandatory INPS registration. Gasperl, a lawyer not automatically enrolled in the Forensic Pension Fund, argued he should only pay supplementary contributions, while INPS contended the statutory obligation applies to all licensed professionals earning professional income. The court held that the legal requirement for INPS registration extends to lawyers who are merely members of the Forensic Fund and pay supplementary contributions, thereby rejecting his claim for exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011: The obligation to register with the INPS Separate Management applies to lawyers not automatically enrolled in the Forensic Pension Fund who pay only supplementary contributions, as no pension position is constituted for them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16409-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; 2021 - ricorrente - 3838 contro GASPERL ANDREAS CARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI PORTA FURBA 31, presso lo studio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 Numero registro generale 16409/2016 dell'avvocato CLAUDIO GUZZO, che lo rappresenta e Numero sezionale 3838/2021 Numero di raccolta generale 4402/2022 difende; Data pubblicazione 10/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 584/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 239/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di Carl Andreas Gasperl (libero professionista iscritto all’Albo degli avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per insussistenza dei presupposti utili all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, per l’anno 2006, e della domanda di pagamento dei relativi contributi;
2. ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito, con controricorso, l’avv.to Carl Andreas Gasperl;
3. entrambe le parti hanno depositato memoria; DIRITTO CONSIDERATO CHE:
4. con l’unico motivo di censura -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modific. nella F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 Numero registro generale 16409/2016 legge nr. 111 del 2011, dell’art. 53 DPR nr. 917 del 1986, Numero sezionale 3838/2021 modificato dal D.Lgs nr. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22 della Numero di raccolta generale 4402/2022Data pubblicazione 10/02/2022 legge nr. 576 del 1980, dell’art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2012;
5. secondo l’Istituto ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo dell’avvocato di iscrizione presso la Gestione separata INPS, per il reddito prodotto nell’esercizio dell’attività professionale, in relazione al quale, secondo i regolamenti, ratione temporis vigenti, aveva versato, alla Cassa Forense, unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;
6. il motivo è fondato;
7. la questione oggetto di causa, concernente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia nr. 32608 del 2018 (seguita da Cass. nr. 32167 del 2018, Cass. nr. 519 del 2019 e Cass. nr. 3799 del 2019 e plurime, successive conformi);
8. in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass.30344 del 2017 (e numerose altre) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri e architetti, è stato affermato che «sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio»;
9. l’obbligo di cui all’ art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto «a chiunque percepisca un reddito derivante dall’ esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art.44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 Numero registro generale 16409/2016 attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo Numero sezionale 3838/2021 viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale Numero di raccolta generale 4402/2022Data pubblicazione 10/02/2022 predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento» (Cass. nr. 3799 cit.);
10. non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, esaminerà ogni ulteriore questione eventualmente assorbita, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 15 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Dott. Umberto Berrino F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D