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Ordinanza — n. 4161/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming immediate suspension procedure violates constitutional right to court access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4161/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal by Royal Victoria Hotel against an INPS decision declaring the immediate suspension procedure inadmissible. The hotel argued that this administrative process violated Article 24 of the Constitution by restricting access to judicial remedies for social security debts. The court held that the procedure is an act of administrative self-supervision designed to encourage voluntary debt repayment and does not preclude the debtor from using ordinary judicial opposition channels.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012: The immediate suspension procedure constitutes an act of administrative self-supervision intended to promote voluntary debt repayment and does not violate the constitutional right of access to the courts, as it does not exclude the possibility of pursuing ordinary judicial remedies.

Parole chiave

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immediate suspension procedure administrative self-supervision access to court social security debts opposition to execution diritti di previdenza professionale mantenimento della previdenza soppressione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
61850, 94865,90363 maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente dell'art. 24 d.lgs.
Art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
d.lgs. n. 46 del 1999
24 d.lgs. n. 46 del 1999, opponendosi tempestivamente alle cartelle (notificate il 30.1.
artt. 24 cost
con unico motivo la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 24 cost., 1, commi dal 537 a 540, legge n.
art. 24 cost
61850, 94865,90363 maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente dell'art. 24 d.lgs.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 15490-2016 proposto da: ROYAL VICTORIA HOTEL DI PIEGAIA MAURIZIO E NICOLA & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato MARIA FRANCESCA CORRADI, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO PARDINI; - ricorrente - 2021 contro I.N.P.S. 3832 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - con troricorrenti. - avverso la sentenza n. 263/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/03/2016 R.G.N. 494/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. R.G. 15490/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.263 del 2016, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall'attuale ricorrente per l'impugnativa dei provvedimenti di diniego dell'INPS alla stregua della legge di stabilità per l'anno 2013 (art.1,commi 537-544, legge n.228 del 2012);

2. per la Corte di merito, premesso che il gravame vedeva esclusivamente sull'interpretazione della procedura di immediata sospensione dell'esecuzione e dell'eventuale annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo, riteneva applicabile anche ai crediti contributivi la predetta procedura, introdotta ratione temporis dalle citate disposizioni della legge n.228 del 2012, e non giustiziabile il relativo esito, per cui il diniego dell'ente previdenziale non valeva ad introdurre un nuovo rimedio sostitutivo e sovrapponibile all'opposizione a ruolo esattoriale o alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, onde l'inammissibilità della domanda svolta;

3. avverso tale sentenza la s.nc. Royal Victoria Hotel, di Piegaia Maurizio e Nicola E C., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con unico motivo la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 24 cost., 1, commi dal 537 a 540, legge n. 228 del 2012 e 24 d.lgs. n. 46 del 1999, e assume che la procedura ivi disciplinata ha introdotto un sistema di sospensione immediata della riscossione esattoriale, azionabile a richiesta del contribuente escusso al quale ha riconosciuto il diritto all'immediata sospensione dell'attività di riscossione, con effetto automatico ex lege e diritto al mantenimento della sospensione già scattata in via automatica e/o al definitivo sgravio del ruolo, all'esito dell'analisi e valutazione, da parte dell'ente creditore, della documentazione inoltrata dal contribuente sicché, indipendentemente dall'esperimento degli altri rimedi di natura oppositiva elencati dalla Corte territoriale, il mancato riconoscimento di tali diritti, da parte dell'ente previdenziale, non può essere sottratto alla tutela giurisdizionale, salvo la censura della predetta normativa per contrasto con l'art. 24 cost.; assume, infine, che in ogni caso, la sentenza andrebbe cassata anche qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie l'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, per essere stati entrambi i ricorsi, poi riuniti, depositati entro il termine di 40 giorni dal ricevimento degli atti dell'INPS con i quali è stato negato il diritto alla sospensione dell'attività di riscossione e allo sgravio;

5. il ricorso è da rigettare;

6. si evince dalla narrativa del ricorso che la parte ricorrente ha fatto valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle nn. 61850, 94865,90363 maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, opponendosi tempestivamente alle cartelle (notificate il 30.1. 2009, il 23.7.2009 e il 4.3.2011), le quali, in difetto sono divenute definitive;

7. tanto premesso, ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive;

8. la disciplina legislativa della quale la parte ricorrente predica il malgoverno è scandita dai seguenti passaggi: - dichiarazione del debitore inviata al concessionario della riscossione ove si enumerano i motivi di inesistenza del credito per il quale si dovrebbe procedere a esecuzione coattiva; - invio della predetta dichiarazione da parte del concessionario all'ente impositore, al fine di avere conferma o meno delle ragioni esposte dal debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi; l'ente creditore comunica al debitore e al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo e, dunque, la persistente esistenza del proprio credito; il concessionario, in caso di persistenza esistenza del credito, darà inizio alla procedura esecutiva per il recupero del credito; il debitore destinatario dell'esecuzione potrà esperire le ordinarie azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;

9. si tratta, dunque, di una procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari;

10. dall'altro canto, la predetta procedura è volta a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore;

11. la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi;

12. le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non subiscono, peraltro, alcuna compressione giacché ben possono essere, dal debitore, palesate e manifestate, nel pieno esercizio del diritto di difesa, azionando gli ordinari mezzi giudiziali, opponendosi alla cartella esattoriale, all'esecuzione o agli atti esecutivi, non ravvisandosi, conseguentemente, il sospettato contrasto con l'art. 24 Cost.;

13. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

14. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nel