Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite legal basis under Article 366 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to procedural defects in the filing of the cassation request. The appellant argued that the five-year limitation period for damages should have started from a 2007 civil judgment rather than the 2000 suspension order, but failed to specify the exact grounds or legal provisions required by law. The court ruled that without citing the specific articles of the Civil Procedure Code and detailing the precise reasons for cassation, the appeal violates mandatory procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 nr. 4 cod. proc. civ.; Art. 366 nr. 6 cod. proc. civ.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for cassation and the legal provisions upon which the appeal is based, as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12227-2016 proposto da: PIROZZI DOMENICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIA IACCARINO, AMEDEO PASSARO; - ricorrente - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3461 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA n. 50, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4530/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2015 R.G.N. 1257/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 12227/2016 RG RI LEVATO CHE 1.Con sentenza del 23 novembre 2015 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunaie della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da DOMENICO PIROZ:ZI— già direttore generale della AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI NAPOLI — nei confronti della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (in prosieguo: l'UNIVERSITA'), per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dall'illecita condotta dell'Università, a far tempo dal provvedimento rettorale del 16 ottobre 2000 con cui veniva sospeso dalle funzioni, a seguito della misura cautelare interdittiva disposta nei suoi confronti in sede penale. 2.La Corte territoriale condivideva la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, individuando il dies a quo della prescrizione nella data di adozione del provvedimento rettorale di sospensione (16 ottobre 2000), trattandosi di illecito istantaneo.
3. Per completezza aggiungeva che il provvedimento rettorale non era stato oggetto di cognizione né nel procedimento penale svoltosi nei confronti del PIROZZI, per non avere dichiarato nella domanda per la nomina a direttore generale di avere riportato una condanna penale—( giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.4.2007, che aveva escluso il reato) — né nel procedimento civile promosso dall' Università per la dichiarazione di nullità e la risoluzione del contratto di lavoro— (definito con sentenza di rigetto della Corte di Appello di Napoli dell'8 giugno 2007)—pronunce dalle quali il PIROZZI assumeva decorrere la prescrizione.
4. Era utile evidenziare, ad escludere la ravvisabilità dell'illecito, che la legittimità del commissariamento disposto con provvedimento del 20 ottobre 2000, dal quale conseguiva l'allontanamento del PIROZZI dall' incarico di direttore generale, era stata riconosciuta dal TAR (sentenza nr. 3607/2001) e dal Consiglio di Stato ( sent. nr . 1380/2008).
5. Era, dunque, corretta la valutazione del Tribunale dell'atto di sospensione come atto consequenziale e necessario per il corretto PROC. nr. 12227/2016 RG funzionamento della azienda fino al commissariamento, disposto dopo soli quattro giorni.
6. Lo stessa parte appellante, peraltro, riconosceva che il comportamento dell' Università poteva essere tollerato all'epoca in cui era stata mossa la contestazione al suo operato.
7. Mancava censura in ordine alla valutazione del Tribunale, comunque corretta, secondo cui non costituiva condotta illecita dell'Università, in ragione della complessità della vicenda, l'aver proposto appello avverso la sentenza civile di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di lavoro; in ogni caso, tale condotta avrebbe eventualmente integrato un' ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96 cod.proc.civ., in relazione alla quale la decisione restava devoluta in via esclusiva al giudice di quella causa. 8.Gli ulteriori assunti dell'appellante erano estranei alla prospettazione originaria. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza DOMENICO PIROZZI, articolato in un unico motivo di censura, cui l'UNIVERSITA' ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo il ricorrente impugna la decisione della Corte di merito in punto di individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, assumendo che la maturazione del suo diritto al risarcimento del danno, momento dal quale doveva decorrere il termine di prescrizione, si sarebbe verificata soltanto con il deposito della sentenza della Corte di Appello di Napoli in sede civile, in data 8 giugno 2007. 2.Nell'assunto del ricorrente, la richiamata sentenza, nel respingere la domanda proposta dall'Università per la dichiarazione di nullità del contratto di lavoro, avrebbe accertato le gravi responsabilità dell'Università. 3.Si invoca il principio enunciato da questa Corte nell'arresto del 14 luglio 2009 nr. 16391. 4.11 ricorso è inammissibile per plurime ed autonome ragioni.PROC. nr. 12227/2016 RG 5.
In primo luogo, manca la indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza e delle norme di diritto su cui si fondano, come prescrive l'articolo 366 nr. 4 cod.proc.civ.; l'impugnazione è proposta in forma di critica libera alla sentenza d'appello invece che in relazione ai motivi di cui all'articolo 360 cod.proc.civ.
6. Difetta, altresì, la indicazione specifica dei documenti su cui il ricorso si fonda ed, in particolare, del contenuto della sentenza civile dalla quale si assume dover decorrere il termine di prescrizione, in violazione dell'articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ. 7.Va evidenziato, in ogni caso, che la sentenza della Corte territoriale è basata su una duplice ratio decidendi, essendo stata, nonostante il rilievo della prescrizione, comunque esclusa la illiceità della condotta della UNIVERSITÀ, sia per la adozione del provvedimento di sospensione che per la proposizione dell'appello nel giudizio civile per la dichiarazione di nullità del contratto di lavoro (e dichiarata la novità di ogni altra allegazione del PI ROZZI) 8.Rispetto a detta autonoma ratio, di per sé idonea a sorreggere la decisone, non è stata mossa alcuna censura. 9.Per ciascuna delle ragioni di cui ai punti che precedono, il ricorso è inammissibile.
10. Le spese del presente grado di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza 10. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.PROC. nr. 12227/2016 RG Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2021 IL