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Ordinanza — n. 4147/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4147/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4147/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17681-2019 proposto da: UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LAURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARIO CUBUZIO; - ricorrente - contro ROSIELLO VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZACAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato PASQUALE BALDASSARRE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2314/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4147/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2314/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario indennità di disoccupazione dell'assicurato integrazione nell'assicurazione disoccupazione licenziamento per motivi economici protezione dalla disdetta perdita dell'impiego causata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17681-2019 proposto da: UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LAURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARIO CUBUZIO; - ricorrente - contro ROSIELLO VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZACAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato PASQUALE BALDASSARRE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2314/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI.r.g. n.-949/2019 RILEVATO Che la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Union Security l'Investigatore & lo Sparviero s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in sede di opposizione, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società a Vincenzo Rosiello e ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno quantificato in dodici mensilità di retribuzione oltre che la ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale; che la Union Security l'Investigatore & lo Sparviero s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali ha opposto difese Vincenzo Rosiello con controricorso; che successivamente la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo che ne vengano compensate le spese;

CONSIDERATO che nell'atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società si fa presente che le parti hanno transatto la controversia e che dunque la società non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio; che l'atto di rinuncia risulta notificato al controricorrente Vincenzo Rosiello in data 13 settembre 2021; che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma c.p.c.; cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (cfr Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite;

Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); che va pertanto dichiarata l'estinzione del processo con riferimento al ricorso proposto dalla Union Security l'Investigatore & lo Sparviero s.r.l.; che in mancanza di una evidenza documentale dell'avvenuta diversa regolazione delle spese del giudizio in sede di transazione, atto che non risulta essere stato allegato alla rinuncia, queste vanno poste a carico r.g. n. -S94-9/2019 della società rinunciante che ha dato causa alla controversia in sede di legittimità e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Così deciso nell' Adunanza camerale del 4 novembre 2021 Il Presidente RIO (Guido Rairnondi) é M,:triMa Dc í..0 i ì C oggi, 9